24 giugno 2025

Ricorso per cassazione – Annullamento limitato agli effetti civili – Rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso agli effetti penali – Esclusione – Ragioni – Conseguenze.

 





La Seconda Sezione penale ha affermato che è irrilevante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione agli effetti penali, l’intervenuto annullamento della decisione impugnata limitato agli effetti civili, in quanto sussiste netta autonomia tra il capo penale e quello civile della decisione, suscettibili di guadagnare l’autorità di cosa giudicata in momenti processuali distinti, costituendo la statuizione civile solo l’aspetto civile della condanna, autonoma pur se logicamente dipendente dalla decisione sulla responsabilità penale, sicché rimane preclusa, in tal caso, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.

23 giugno 2025

L'imputato che sia anche avvocato può presentare personalmente la lista testi ?

 

La Corte di legittimità ha escluso la facoltà dell'imputato, anche se avvocato, di presentare personalmente la lista testi, rilevando che <<è inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall'imputato in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore» (Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744). Con specifico riguardo dell'imputato che sia anche avvocato la Corte ha ricordato che, «nel processo penale, non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che la legittimi» (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281)  (sentenza al link)

21 giugno 2025

Impugnazioni cautelari – Riesame – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per esigenze difensiva – Manifesta infondatezza – Ragioni.

 




La Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per documentare l’attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale.

SENTENZA n. 14834/2025 IN FASE DI OSCURAMENTO

20 giugno 2025

Danneggiamento di “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", quale procedibilità ?

Rispetto al danneggiamento di “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", la Corte di legittimità ha precisato che solo nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede è stata prevista la punibilità a querela, mentre il delitto rimane punibile d’ufficio nelle altre ipotesi previste dall’art. 625 n. 7 cod. pen., compreso quindi l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.(sentenza al link)

19 giugno 2025

Scambio elettorale politico-mafioso – Qualità effettiva di candidato alle elezioni del soggetto agente – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, in quanto la norma incriminatrice richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di essi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non che il patto illecito intervenga nell’imminenza della consultazione elettorale e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. VI, N. 14344/2025 al link

18 giugno 2025

Riforma Zanettin, la Procura di Monza ne riduce la portata.

Abbiamo già dato conto della c.d. Legge Zanettin, volta a contenere i tempi delle intercettazioni per i reati non oggetto della disciplina speciale, non senza una punta di scetticismo sulla concreta applicazione che ne avrebbe fatto la magistratura (nostro post al link)

Ricordiamo che la novella ha integrato il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. La modifica non ha riguardato l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, anch'esso novellato, ma soltanto al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13. 

Ciò rammentato, diamo conto di un'interpretazione, consacrata in una circolare della Procura di Monza, secondo cui il dictum legislativo ("le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni"), deve riferirsi  ai singoli target e non alla persona sottoposta al controllo(Circolare al link)

E' evidente che, considerando il numero di possibili comunicazioni intercettabili (ambientali, telefoniche, telematiche), una tale soluzione non riduce il tempo della compressione della segretezza delle comunicazioni.      

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❌ D.l. sicurezza: la relazione dell'Ufficio del Massimario❌

Pubblichiamo la relazione dell’ufficio del massimario, al link

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