20 dicembre 2024

Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

 


E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.

La questione era stata rimessa alle sezioni unite dalla sesta sezione penale ed è stata decisa all'udienza del 12.12.2024. Qui l'ordinanza 

19 dicembre 2024

❌ Corte cost.: il Giudice dell'esecuzione può sospendere la pena "scontata" per rinuncia alla impugnazione.


Il mese scorso avevamo dato conto dell'arresto di legittimità secondo cui il Giudice dell'esecuzione non avrebbe il potere di sospendere la pena fino a 2 anni, ridotta a seguito di mancata impugnazione dell'imputato giudicato in abbreviato.  

La Corte costituzionale ha tuttavia 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici;

nonchè  dichiarato in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. (sentenza al link) (comunicato al link)

Dunque, a seguito della riduzione della pena per mancata impugnazione,  il giudice dell’esecuzione dovrà valutare la sussistenza delle condizioni edittali e prognostiche per procedere alla sospensione della pena. .


Responsabilità enti: la cancellazione, dopo la liquidazione, estingue l'illecito amministrativo.




La sesta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l'illecito amministrativo ascrivibile all'Ente si estingue a seguito di cancellazione della società interessata dal registro delle imprese. La Corte, rivedendo poi un precedente indirizzzo, ha considerato che a tal fine non rileva se la cancellazione sia "fisiologica" (cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare: Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.I., Rv. 277107) o "fraudolenta", ovverosia predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio (Sez. 5, n. 25492 del 27/04/2021, Mungari, Rv. 281600; Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba, non mass.)  (sentenza al link)

18 dicembre 2024

Pagare le imposte con prestiti di denaro illecito non esclude il profitto da reato.


La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso cautelare di una società a responsabilità limitata che aveva patito il sequestro per equivalente del profitto del reato, ex art. 19 comma 2  D.lgs. 231/01 in relazione al reato presupposto di cui all'art. 25 octies del medesimo decreto. Nel caso di specie la legale rappresentante e socia unica della società aveva <<consapevolmente ricevuto somme di denaro di provenienza illecita, in difetto di alcun legame funzionale o di rapporti commerciali con l'ente che aveva eseguito i bonifici, ente pacificamente operante in violazione di norme tributarie>>.  Con tali somme l'interessata aveva finanziato la società al fine di adempiere <<alle obbligazioni tributarie (possibilità che, in difetto dell'erogazione di quelle somme, non si sarebbe potuta realizzare così assumendo sia il rischio di iniziative esecutive o di liquidazione giudiziale, sia il pericolo per la società di esser posta fuori dal mercato)>>. Per la difesa la fattispecie concreta escludeva la stessa ricorrenza di un vantaggio patrimoniale per la società, giacchè quest'ultima aveva assunto un debito nei confronti del socio finanziatore. Tale ricostruzione è stata però disattesa dalla Corte perchè attraverso il pagamento delle imposte, l'impresa aveva in sostanza schivato rischi per la sua stessa sopravvivenza. Resta dunque irrilevante, per escludere la sussistenza di un profitto da reato, la destinazione delle somme ab origine illecite.   (sentenza al link).


17 dicembre 2024

La sentenza irrevocabile di assoluzione, anche se pronunciata prima del D.L. vo 87/24, ha efficacia di giudicato nel processo tributario

 

La sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso)». (sentenza al link)

16 dicembre 2024

Concorso aggravanti privilegiate e non con circostanze attenuanti. Due pronunce della seconda sul tema.

A fronte di un concorso di circostanze aggravanti non privilegiate e privilegiate con circostanze attenuanti (generiche), la Corte ha stabilito  che <<le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01; seguita più recentemente da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 - 01)>>.  (sentenza al link)

Coerentemente a tale principio, in altra pronuncia la Corte ha precisato che le circostanze attenuanti, concorrenti con aggravanti privilegiate e non, <<comporteranno una diminuzione della pena prevista per il reato aggravato, solo se, all'esito del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze aggravanti, dovessero essere ritenute prevalenti. Del resto, nel caso di un giudizio di equivalenza, gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche, "neutralizzate" dalla aggravante ad effetto speciale concorrente, «possono pur sempre trovare considerazione nell'ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all'imputato nel caso specifico» (Sezioni Unite Cena, cit.)>> (sentenza al link).

13 dicembre 2024

❌ Per le SS.UU. la disciplina della prescrizione by Orlando si applica da agosto 2017 a dicembre 2019

Le Sezioni Unite hanno positivamente risolto il seguente contrasto«se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ( c.d. legge Orlando n.d.e.) continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».


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Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

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