05 giugno 2026

Concorrenti giudicati separatamente: la medesima aggravante può ricorrere per l'uno e non per l'altro reo ?

Nel caso deciso dalla Corte di legittimità, il ricorrente, condannato dai giudici territoriali a titolo di truffa aggravata dalla minorata difesa, deduceva, ex multis, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' aggravante, e ciò in considerazione della decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto, nei cui confronti, invece, l'aggravante era stata esclusa

Nello scrutinare la censura i Giudici di legittimità hanno osservato che <<il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo, trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nel presente giudizio. Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione non può essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottate in altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza interna delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994, Marchetti, Rv. 199608-01). Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato in altri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazioni manifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01)>>. (sentenza al link)


04 giugno 2026

Pena sostitutiva negata con formula vuota: Cassazione annulla e rimette in gioco la rieducazione.

 


Abstract:

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di F.E., annullando la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la condanna per furto aggravato (2 mesi di reclusione + multa) senza concedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis c.p.. I giudici di legittimità censurano la motivazione del diniego, definita apodittica, generica e basata solo su gravità del fatto e precedenti penali, senza la necessaria prognosi sull’inidoneità della pena sostitutiva a garantire la funzione rieducativa (art. 27 Cost.). Richiamando i principi delle Sezioni Unite Gagliardi (2010), la riforma del d.lgs. 150/2022 e la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2025, la Cassazione ribadisce l’obbligo di un giudizio bilanciato, che valuti concretamente se la pena pecuniaria possa assicurare il reinserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. La sentenza viene annullata senza rinvio sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame.


Approfondimento
Premessa fattuale e processuale
F.E. è stata condannata dal Tribunale di Chieti (4.4.2024) per furto aggravato a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con continuazione tra reati e attenuanti (artt. 62 n. 4, 89 c.p.).
La Corte d’Appello dell’Aquila (3.6.2025) conferma la decisione.

Motivo di ricorso in Cassazione
L’imputata, tramite difensore, lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 20-bis c.p.).
La motivazione del diniego era apodittica, basata su inidoneità della pena sostitutiva alla “rieducazione” e “prevenzione del pericolo di reiterazione”, ragioni estranee ai criteri normativi (che limitano la prognosi negativa solo ad altre pene sostitutive, non a quella pecuniaria).

Principi di diritto richiamati dalla Cassazione
Il giudice non può limitarsi a valutare gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma deve motivare in chiave prognostica perché la pena sostitutiva sarebbe inidonea alla finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162/2024).
L’onere motivazionale è aggravato: la legge presume l’idoneità delle pene sostitutive entro i limiti edittali; il diniego richiede una motivazione concreta e specifica.
Anche i precedenti penali possono giustificare il diniego, ma solo se esaminati in modo puntuale, non generico, evidenziando elementi indiscutibilmente negativi per la prognosi rieducativa e il rischio di recidiva.
La Corte Costituzionale (sent. n. 139/2025) ha ribadito il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale: la pena detentiva è legittima solo se necessaria e proporzionale, e le pene sostitutive sono preferibili perché evitano gli effetti desocializzanti del carcere.
Per la sola pena pecuniaria sostitutiva, non rilevano le disagiate condizioni economiche dell’imputato (Sez. U, Gagliardi; Sez. 5, n. 19039/2025), mentre la nuova normativa (d.lgs. 150/2022) permette di calibrarla sulla situazione patrimoniale.

Applicazione al caso concreto
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato l’istanza con motivazione apodittica e tautologica, basandosi solo su “gravità dei reati” e “personalità desunta dai numerosi precedenti”, senza alcuna prognosi concreta sull’effettiva inidoneità della pena pecuniaria alla rieducazione.
La motivazione non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Dispositivo
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva.
Rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia, che dovrà riesaminare la richiesta rispettando i principi di diritto esposti.

03 giugno 2026

Delitto di ricettazione: non occorre l'accertamento giudiziale del reato presupposto

La Corte di legittimità ha confermato che <<ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto, né l’individuazione del suo autore, potendo la provenienza delittuosa del bene essere desunta anche da elementi logici e circostanze di fatto obiettivamente significative (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01)>> (sentenza al link).

29 maggio 2026

Responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ., nel processo penale, di associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono per le competizioni – Sussistenza – Condizioni.

 



La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito.

28 maggio 2026

Screenshot prodotti dalla persona offesa non necessita la previa acquisizione del supporto

Secondo la sesta sezione penale della Corte di cassazione, l'arresto di legittimità che afferma l'inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, di messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n 39548 del 11/09/2024, Di Francesco), non si confà a mail, i messaggi, gli “screenshots” forniti agli inquirenti dalle stesse persone offese. Ciò poichè non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost., in quanto siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stata consegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni.

La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti, ha peraltro precisato che <<ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "whatsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771 01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi)>>.  

Ed ancora, i Giudici nomofilattici hanno rammentato come si sia <<ritenuta legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635-01: fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria)>>.

In tema di sindacato, ad opera del giudice di appello, su un' eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, la Corte ha precisato che è onere della parte interessata dimostrare che dagli atti a disposizione prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva.(sentenza al link)

27 maggio 2026

Sentenza di appello dichiarativa della nullità del decreto di giudizio immediato – Interesse concreto e attuale ad impugnare del pubblico ministero – Sussistenza – Avvenuta notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. pen. – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell’azione penale, né rinuncia implicita all’impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell’atto di rinuncia all’impugnazione.

26 maggio 2026

Reato continuato – Pluralità di concorrenti – Coimputato giudicato separatamente per una parte dei reati commessi da minorenne – Pena complessiva superiore a quella inflitta ai coimputati maggiorenni giudicati in un unico processo – Principio di proporzionalità della pena – Violazione – Fattispecie.

 


La Sesta Sezione penale, in tema di pena, ha affermato che, nel caso di reato continuato commesso, in concorso, da una pluralità di imputati, contrasta con il principio, di rilevanza costituzionale e sovranazionale, di proporzionalità della pena l’inflizione al concorrente, giudicato separatamente per una parte dei reati, commessi prima del raggiungimento della maggiore età, di una pena complessiva superiore a quella inflitta, ai coimputati maggiorenni, giudicati in un unico processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, onerando il giudice della fase rescissoria di verificare se la pena inflitta all’imputato dal Tribunale per i minorenni, avuto riguardo all’intervenuta derubricazione, nei confronti dei coimputati maggiorenni, di taluni dei delitti formanti oggetto dell’originaria contestazione, costituisca, “ex se”, una risposta sanzionatoria proporzionata alla complessiva offensività della condotta o se l’aumento di pena per la continuazione possa essere determinato in misura minima o, comunque, più contenuta).

La sentenza Cass. pen., sez. VI, n. 16971/2026, al link

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