Foro e Giurisprudenza
22 gennaio 2026
Delitti contro la persona – Esigenze cautelari – Ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa – Regole di valutazione – Individuazione di una massima di esperienza secondo cui ciò comporta l’esposizione della persona offesa alla prosecuzione delle condotte abusanti – Esclusione – Conseguenze – Precisazioni.
21 gennaio 2026
Cose pertinenti al reato: non rilevano i rapporti meramente occasionali con il reato
In tema di sequestro preventivo impeditivo, la Corte ha precisato che <<per quanto la formula legislativa "cose pertinenti al reato" ha un significato scarsamente delimitativo (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Vale Scavi s.r.l., Rv. 281516 – 01), in quanto il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione al «corpo del reato», non ha definito questa nozione, ma ha riservato questo compito all’elaborazione giurisprudenziale, ..., tuttavia, non può essere estesa sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito penale (Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Modou, Rv. 276660 – 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850)>>.
Piuttosto il giudice <<... per stabilire se la disponibilità della cosa costituisce effettivo pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, deve accertare che questa relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità e indissolubilità strumentale: in tal modo si evita di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà e d’uso del bene>> (sentenza al link)
20 gennaio 2026
La Corte interviene a proposito di corruzione e regali d'uso di modico valore. Ma sussiste un contrasto di legittimità.
Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che reca il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all' art. 4 al comma 2 prevede che: «il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto»;
il successivo comma 5 della medesima disposizione stabilisce che «ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto».
A fronte di tali disposzioni, secondo Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco (Rv. 269836 – 01), con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarebbe stata esclusa la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. In tali casi, infatti, la condotta sarebbe inoffensiva. Secondo altra impostazione, invece, «la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000» (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, PM in proc. Scapolan, Rv. 271496 – 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 – 01).
Con la sentenza il cui link alleghiamo, il Collegio ha ritenuto che la formulazione letterale dell’art. 4, comma 2, sopra citato imponga di aderire a tale ultimo orientamento.
I Giudici nomofilattici hanno infatti osservato che <<la norma, infatti, fa espresso divieto al pubblico dipendente "indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato" di chiedere regalie, anche di modico valore, "a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto>>. Piuttosto, ad avviso della sentenza che si annota, <<ciò che la norma consente... sono i donativi di modico valore che non siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.regali o altre utilità>> (sentenza al link)
19 gennaio 2026
Conflitto e cautela: la decisione delle Sezioni Unite del 15 gennaio 2026
La decisione:
16 gennaio 2026
Precisazioni della Corte in tema di riscontri alla chiamata in correità.
La prima sezione penale con la sentenza numero 235/2026 ha precisato che «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità "de relato" con cui si attribuisce all'accusato il ruolo di mandante di un omicidio l'esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata)»
La Corte ha altresì osservato che «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (sentenza al link).
15 gennaio 2026
Pena illegale in favore dell'imputato: non costituisce errore materiale
La Corte regolatrice ha chiarito che <<ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore che, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non è emendabile nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale di questa Corte di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di porre riparo in sede di legittimità alla illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510-01; Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01)>> (sentenza al link)
14 gennaio 2026
Copia integrale delle intercettazioni: una speranza dal GUP di Trento.
Si riportano alcuni stralci di sentenze al riguardo.
Cass. Sez. 3 Num. 33651 Anno 2022
<<... questa Suprema Corte ... ha chiarito che in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)>>;
Cass. Sez. 6 Num. 32053 Anno 2024
<<il difensore non ha chiarito le ragioni per le quali non gli sarebbe stato consentito il rilascio di copia integrale di tutte le registrazioni, ma la genericità della doglianza ne dimostra la manifesta infondatezza, non essendo il pubblico ministero tenuto a rilasciare copia integrale delle intercettazioni, ma soltanto di quelle poste a base della richiesta cautelare e delle altre che gli venissero richieste dopo la esplicitata illustrazione della loro rilevanza (vedi, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Orsi, Rv. 279555; secondo cui in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva)>>;
Cass. Sez. 6 Num. 17665 Anno 2024
<<... la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità>>.
Sul tema può osservarsi che il dato normativo si presta ad esegesi che limitano i diritti di difesa. Invero, almeno con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 415 bis c.p.p., l'indagato e il suo difensore hanno diritto ad estrarre copia delle intercettazioni ritenute utili dal pubblico ministero, avendo, per converso, un mero diritto di ascolto delle altre. All'esito del detto ascolto la difesa potrà indicare le ulteriori intercettazioni che le paiono rilevanti e di cui potrà chiedere copia al pubblico ministero. Il requirente potrà muovere contestazioni financo sul giudizio di rilevanza operato dal difensore, al quale è dato di avanzare istanza al giudice.
Non v'è chi non veda che un meccanismo così congegnato, anche considerati i tempi materiali in cui le operazioni difensive dovrebbero dispiegarsi, finisce per rimettere ad una parte processuale (e forse prim'ancora alla p,g.) di delimitare il perimetro probatorio su cui confrontarsi, e ciò anche perché nella prassi le Procure pretendono la specificazione dell'arco temporale delle intercettazioni che la difesa intende ascoltare non consentendo un ascolto sic et simpliciter.
Orbene, il GUP di Trento ha ritenuto che il diritto di accesso e ascolto attribuito al difensore comporti di per sè il diritto all'estrazione di copia integrale delle captazioni, al fine di indicare al giudice quelle che si ritengono rilevanti. Si tratta all'evidenza di un' interpretazione che consente alla difesa di esercitare in modo meno penalizzante il suo munus. ( provvedimento al link)
Per un inquadramento della pronuncia del GUP di Trento in considerazione della giurisprudenza costituzioanle si rinvia a N. Canestrini e G. Sambataro " Ascoltare non è sapere: il diritto alla copia delel intercettazioni e il superamento del difensore amanuense, nella era digitale", in Giurisprudenza penale Web, 2025,12.
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