21 febbraio 2025

Abrogazione del delitto di abuso di ufficio – Revoca della sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite rispetto al quale si sia ritenuto, in fase di cognizione, che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio – Possibilità – Esclusione – Limiti.

 



La Prima Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

20 febbraio 2025

Recidiva reiterata e calcolo della prescrizione

La corte di cassazione ha precisato che <<la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01)>> (sentenza al link)

19 febbraio 2025

Misure di prevenzione e crediti di data certa

 




Ancora sulla compatibilità del Codice Antimafia, modellato sul sistema normativo fallimentare, con la confisca di prevenzione.

Il tema ancora caldo è quello della data certa, sulla quale la Corte Costituzionale si è pronunciata con l'ordinanza n. 101/2015 al link.

Il fronte aperto, sul quale decideranno le sezioni unite il prossimo 29 maggio 2025, è:

Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito.

Rinuncia all'impugnazione è diritto personalissimo

La Corte ha osservato che la rinuncia all'impugnazione <<è un diritto personalissimo, che richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale>> (sentenza al link).

18 febbraio 2025

I costi della giustizia: quasi 27 milioni l'anno, almeno 73.500 euro al giorno, vengono spesi in riparazione da ingiusta detenzione

 



L'ultima pubblicazione che sul tema avevamo edito risale al 14 febbraio 2021 (al link). Allora i dati erano riferiti all'anno 2018.

Nell'anno 2024 si registra un calo rispetto al 2018, 2019 e al 2020, ma l'ammontare complessivo degli indennizzi risulta sempre elevatissimo.

Dall’ultima Relazione disponibile (quella del 2024 al link) sull’applicazione delle misure cautelari predisposta ex art. 15 L. 47/2015 emerge che, per l' anno appena trascorso, i contribuenti italiani hanno sopportato il costo di 26,9 milioni per la riparazione delle ingiuste detenzioni, circa 73.500 euro al giorno.

Nella tabella (foto sopra) troverete la ripartizione per singolo distretto delle Corti d’Appello.

I soli Distretti di Catanzaro (4,274 mln), Palermo (4,785 mln) Reggio Calabria (4,543 mln) e Roma (3,498 mln) rappresentano oltre il 65% del totale nazionale. Un dato che va certamente "localizzato" con riferimento ai delitti del c.d. doppio binario. Tuttavia, fanno eccezione altri Distretti che trattano affari "analoghi", come Napoli, Bari, Lecce e Catania, che hanno "numeri" assai più ridotti.


****


Ricordiamo che l’indennizzo previsto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. consiste nel pagamento di una somma di denaro, che non può eccedere l'importo di € 516.456,00, a titolo di riparazione (l’istituto non ha carattere risarcitorio) determinata dal giudice in via equitativa. In calce affronteremo le peculiarità dell’istituto.


L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione nel dettaglio


  • Ne ha diritto chi, sottoposto a custodia cautelare sia stato  successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
  • chi é stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
  • chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;
  • chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Nel caso di decesso del cittadino che sia stato ingiustamente privato della sua libertà, la legittimazione a domandare la riparazione spetta a:

  • il coniuge
  • i discendenti e gli ascendenti
  • i fratelli e le sorelle
  • gli affini entro il 1° grado
  • le persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.

    La domanda può proporsi entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza da cui promana il diritto o, in caso di archiviazione, dalla notifica del decreto. 

    17 febbraio 2025

    Convegno EPPO, le slides dell'intervento dell'Avvocato Amedeo Barletta*

     


    Su concessione del collega Amedeo Barletta, pubblichiamo le slides che hanno corredato la sua relazione al convegno "La Procura Europea: questioni applicative e garanzie difensive", svoltosi il 06.02.2025 presso il polo universitario di Trapani. Il convegno è stato organizzato dalla Camera penale di Trapani, insieme al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo e all'associazione Eppo Observatory ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. 

    Amedeo Barletta: Avvocato penalista. Esperto in materia penale ed in cooperazione giudiziaria europea ed internazionale. Attualmente co responsabile dell'Osservatorio Europa dell'Unione delle Camere Penali Italiane e Vice Presidente della European Criminal Bar Association.

    14 febbraio 2025

    Ordine di demolizione in pendenza sequestro penale

    Il TAR Catania è intervenuto in tema di rapporti tra sequestro penale dell'immobile abusivo e ordine di demolizione, affermando che la misura cautelare non si riflette sulla legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2899), id est non influenza la legittimità dell'ordine di demolizione” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2023, n. 10495), così confutando altro orientamento secondo cui l’ordine di demolizione (o di riduzione in pristino stato) adottato nella vigenza di un sequestro penale è affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 cod. civ.) e, quindi, radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell’oggetto del comando (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 11)(sentenza al link).

    I più letti di sempre