Il mese scorso avevamo dato conto dell'arresto di legittimità secondo cui il Giudice dell'esecuzione non avrebbe il potere di sospendere la pena fino a 2 anni, ridotta a seguito di mancata impugnazione dell'imputato giudicato in abbreviato.
La Corte costituzionale ha tuttavia
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici;
nonchè dichiarato in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. (sentenza al link) (comunicato al link)
Dunque, a seguito della riduzione della pena per mancata impugnazione, il giudice dell’esecuzione dovrà valutare la sussistenza delle condizioni edittali e prognostiche per procedere alla sospensione della pena. .