Foro e Giurisprudenza
20 novembre 2024
L'informatica, la modernità e la passione per la ceralacca
19 novembre 2024
ESTINZIONE DEL REATO E TERMINI PER LA RIPARAZIONE DEL DANNO
18 novembre 2024
Riduzione pena sotto i due anni per mancata impugnazione: il giudice dell'esecuzione NON può sospendere la sanzione.
Per la prima sezione della Corte, il giudice dell'esecuzione non può riconoscere il beneficio della sospensione della pena, a seguito di rideterminazione della stessa, ai sensi dell'art. 442, comma 2 bis, e 676, comma 3 bis, difettando al riguardo una esplicita previsione di legge. Nè, ad avviso della Corte, al giudice de quo è concesso un generale potere di rivisitazione del punto inerente alla concessione del beneficio della sospensione.
Con riguardo ad altro aspetto, la Corte ha rilevato che <<l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01)>>. (sentenza al link)
Tuttavia proprio su questo aspetto si sottolinea che recentemente, (Sez. 1 Num. 15867 Anno 2024), per come segnalato, la medesima prima sezione era addivenuta alla soluzione opposta (nostro post al link).
15 novembre 2024
Correlazione tra imputazione contestata e sentenza e il mutamento del fatto nel delitto di bancarotta fraudolenta
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta prefallimentare). (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010).
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Seconda Penale - Sentenza n. 39751 del 29 ottobre 2024 al link
14 novembre 2024
❌ULTIM'ORA❌ Nuove cause di incompatibilità (ex addenda art. 34 c.p.p.per incostituzionalità). La sentenza n. 179/2024 della Corte Costituzionale
Diamo notizia del deposito della sentenza n. 179/2024 udienza del 15/10/2024, depositata oggi 14/11/2024, della Corte Costituzionale (al link) e relativa all'ennesima decisione additiva della Corte Costituzionale riguardante l'art. 34 c.p.p..
Sebbene siano ormai noti i princìpi - in sintesi: esaurisce la sua imparzialità il giudice che, nel medesimo procedimento, abbia espresso un giudizio di merito - a seguito della riforma Cartabia, la Corte Costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale dell'art 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio dibattimentale il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio.
Premesso dunque che il giudizio predibattimentale è di "merito", la Corte Costituzionale ha conseguentemente dichiarato la illegittimità della norma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità.
Nell'occasione, la Corte Costituzionale ha esteso la regola di incostituzionalità, e dunque di incompatibilità, al giudice di appello chiamato a pronunciarsi sulla sentenza di non luogo a procedere, ove la medesima persona fisica abbia celebrato l'udienza predibattimentale.
In particolare la Corte:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza n. 179/2024 udienza del 15/10/2024, depositata il 14/11/2024, al link.
Delitti del 570 e del 570 bis c.p.: quando sussiste il concorso formale
Nel caso di contestazione avente a oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita (ex art. 15 cod. pen.) la violazione meno grave prevista dall’art. 570-bis cod. pen., in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie (obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura) solo nel primo caso si aggiunge l’elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza. (Sez. 6, n. 45103 del 10/10/2023; Sez. 6, n. 9065 del 08/02/2023). Si è, infatti, precisato che non può ravvisarsi il concorso formale eterogeneo, quando il fatto storico - valutato in tutti i suoi elementi costitutivi relativi alla condotta omissiva e al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo - è il medesimo e non sono individuabili, sul piano naturalistico, elementi ulteriori che possano implicare la necessità dell’autonoma sussistenza del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen., oltre a quello della omessa prestazione dei mezzi di sussistenza dei figli minori in violazione degli obblighi di assistenza imposti al genitore con il provvedimento del giudice.
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Prima Penale - Sentenza n. 39715 del 29 ottobre 2024 al link
13 novembre 2024
Sostituzione avvocato per abbandono difesa, l'Autorità giudiziaria non deve disporre alcuna notifica all'interessato.
La seconda sezione della Corte di legittimità, in un caso di revoca del difensore di fiducia per abandono della difesa, ha affermato che:
<<la normativa vigente non prevede che, in caso di nomina di nuovo difensore di ufficio a seguito di revoca del precedente difensore di fiducia, l'autorità giudiziaria debba procedere a notificare all'imputato tale deliberazione con conseguente insussistenza della nullità invocata dalla difesa in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen.>> (sentenza al link).
Appare paradossale che una norma volta ad assicurare l'effettività della difesa, prevedendo l'incisiva misura di una revoca ex officio del difensore di fiducia, venga interpretata nel senso che l'imputato non debba essere reso edotto della sostituzione, al fine di potersi attivare per nominare un nuovo avvocato. Nè pare che il richiamo, operato nella sentenza de qua, ad un sostanziale disinteresse dell'accusata verso il processo sposti alcunchè al riguardo.Ultima pubblicazione
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👉 Tutta la normativa qui Come già accaduto in altre occasioni i continui confronti con colleghi ci hanno stimolato a pubblicare un post ...