26 marzo 2025

❌ ❌ REMEMBER: Il 31.03 si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌


Il 31.03 cessa, per quanto attiene ai riti speciali menzionati nel comma 4 dell'art. 1 del medesimo D.M., la possibilità di depositare, presso le autorità menzionante nel comma 1 del DM 27.12.2024, n. 206, atti, documenti, richieste e memorie con modalità NON telematiche.

Si riporta il comma 4 del decreto.

Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I (giudizio abbreviato n.d.e.), III (giudizio direttissimo n.d.e.) e IV (giudzio immediato n.d.e.) del codice di procedura penale.

Si riporta anche il comma 1 del provvedimento al fine di rammentare gli uffici interessati 

Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari
del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

 

Bancoposta e raccolta risparmio: natura pubblicistica? L'addetto alle vendite è pp.uu. o i.p.s.? Decideranno le SS.UU.

 




Pende alle Sezioni Unite e sarà decisa all'udienza del 29 maggio 2025 la questione:

Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 


25 marzo 2025

Sentenza n. 9152/2025: Usura ed estorsione - La Cassazione conferma la condanna e ribadisce i limiti del giudizio di rinvio


 

Parole chiave
Giudizio di rinvio – Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna mai dedotta in precedenza in ragione della sopravvenienza del giudicato – Inammissibilità.

Massima
La Sesta Sezione penale ha affermato che nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l’unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell’annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.


Approfondimento

La sentenza n. 9152/2025 della Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2025, offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di rinvio nel processo penale. In particolare, la Corte ha ribadito che, in sede di rinvio, è preclusa la possibilità di presentare nuovi motivi di ricorso o di ampliare l'oggetto del giudizio rispetto a quanto già definito nella sentenza di annullamento con rinvio.

Il caso
La vicenda trae origine da una condanna per usura. In sede di appello, era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione con altri reati, richiesta rigettata dalla Corte territoriale. La Cassazione, investita del ricorso, aveva annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla questione dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen. e al bilanciamento con le attenuanti generiche. Nel giudizio di rinvio, l'imputato aveva riproposto la questione della continuazione, chiedendone il riconoscimento anche per reati oggetto di una sentenza di condanna divenuta definitiva successivamente alla sentenza di appello annullata.

La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta, affermando che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nuove questioni non esaminate nel precedente giudizio di appello, a meno che la sentenza di annullamento non abbia espressamente devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.

I limiti del giudizio di rinvio
La pronuncia in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovvero la natura di giudizio chiuso del rinvio, nel quale il giudice è vincolato ai limiti tracciati dalla sentenza di annullamento. Tale preclusione risponde all'esigenza di evitare che il giudizio di rinvio si trasformi in un'occasione per introdurre nuove questioni o per rimettere in discussione punti della decisione già definiti, con conseguente allungamento dei tempi processuali e violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Le conseguenze
La decisione della Cassazione comporta che, nel caso di specie, l'imputato non potrà ottenere il riconoscimento della continuazione per i reati oggetto della sentenza di condanna successiva a quella di appello annullata. Tuttavia, tale preclusione non preclude la possibilità di richiedere il riconoscimento della continuazione in sede di giudizio di esecuzione.
In conclusione, la sentenza n. 9152/2025 della Corte di Cassazione, pur non affrontando direttamente il tema dei limiti del giudizio di rinvio, offre un'importante conferma della loro esistenza e della loro rilevanza nel processo penale.




24 marzo 2025

Archiviazione in presenza di prescrizione: abnorme la valutazione di colpevolezza


 



Parole chiave
Provvedimento di archiviazione non impugnabile ratione temporis ai sensi dell’art. 115-bis cod. proc. pen. che affermi la sussistenza del reato e la colpevolezza dell’indagato – Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024 – Rimedio impugnatorio esperibile – Indicazioni.

Massima 
La Sesta Sezione, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell’indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen.


Approfondimento
La sentenza ha annullato il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Lecce nei confronti di un magistrato, S.D., indagato per corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze illecite. 

La Corte ha ritenuto che il decreto di archiviazione fosse viziato da "abnormità" in quanto il giudice, nel disporre l'archiviazione per intervenuta prescrizione, aveva espresso valutazioni sulla colpevolezza dell'indagato, violando il suo diritto alla presunzione di innocenza.

La vicenda trae origine dalle accuse di un imprenditore, secondo cui il magistrato avrebbe ricevuto denaro per favorire la risoluzione di alcune controversie con l'Agenzia delle Entrate. 

Il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione di alcuni reati e per mancanza di riscontri oggettivi per altri. 

Il GIP aveva accolto la richiesta, archiviando il caso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell'indagato, ritenendo che il decreto di archiviazione fosse abnorme in quanto conteneva valutazioni sulla colpevolezza dell'indagato, pur in presenza della prescrizione. 

La Corte ha, quindi, annullato il decreto e rinviato gli atti al Tribunale di Lecce per una nuova valutazione.

22 marzo 2025

3 aprile 2025, ore 14:45 Polo Universitario di Trapani - Convegno e assegnazione del Premio Peppe Corso terza edizione

 



Convegno: 3 aprile 2025, ore 14:45, con successiva assegnazione del premio in ricordo di Giuseppe Corso, al Polo Universitario di Trapani.


Polo universitario di Trapani

Aula prof. Giovanni Tranchina


SALUTI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Trapani

Avv. Agatino Scaringi, Presidente della Camera Penale di Trapani

Avv. Salvatore Longo, Presidente del Coa di Trapani


PRIMA SESSIONE

Ore 15:00

IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI TRA PROBLEMI TEORICI E NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI


Ne discutono:

Prof.ssa Licia Siracusa, Università degli Studi di Palermo

Dott. Michele Toriello, Consigliere della Corte di Cassazione


SECONDA SESSIONE

Ore 17:30


PREMIO AVVOCATO GIUSEPPE CORSO TERZA EDIZIONE


I componenti della commissione:

Avv. Francesco Petrelli

Avv. Marco Siragusa

Dott.ssa Daniela Troja

Dott.ssa Lucia Fontana

Avv. Salvatore Longo

Avv. Daniele Livreri


Assegnazione del premio al vincitore:

Avv. Enrico Bordignon, del Foro di Vicenza

Il convegno è accreditato con n. 3 crediti formativi giusta delibera del COA Trapani.

21 marzo 2025

🔴NOVITÀ🔴Durata delle intercettazioni: approvata la proposta Zanettin. Rimaniamo in attesa della giurisprudenza.


 

Approvata in via definitiva, ma non ancora pubblicata, la proposta di legge c.d. Zanettin in tema di durata delle intercettazioni(testo al link) 

La novella integra il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.

Soltanto la giurisprudenza ci dirà se la modifica avrà un qualche sostanziale effetto sull'uso delle intercettazioni.   

La modifica non riguarda  l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, anch'esso novellato, ma soltanto al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13.

Personali – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. – Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024 – Automatica applicazione di misura più afflittiva – Legittimità – Esclusione – Conseguenze.




La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una misura più afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare od attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.

Ultima pubblicazione

❌ ❌ REMEMBER: Il 31.03 si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌

Il 31.03 cessa,  per quanto attiene ai riti speciali menzionati nel comma 4 dell'art. 1 del medesimo D.M., la possibilità di depositar...

I più letti di sempre