02 luglio 2024

Accesso ai tabulati telefonici: può essere concesso soltanto in forza degli “obiettivi di lotta contro le forme gravi di criminalità o di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”

 



Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche - Accesso a tali dati richiesto da un’autorità nazionale competente



La Grande Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Gip del Tribunale di Bolzano, volto a verificare la compatibilità dell’articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva n. 58 del 2002.


Nel caso portato all’attenzione della Corte, il pubblico ministero aveva richiesto al Gip l’autorizzazione ad accedere ai dati personali conservati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, al fine di identificare gli autori di due furti aggravati di telefoni cellulari. Tali richieste riguardavano le utenze e i codici IMEI dei dispositivi chiamati o chiamanti, i siti visitati e raggiunti, l’orario e la durata delle chiamate e delle connessioni, l’indicazione delle celle o dei ripetitori interessati nonché le utenze e i codici IMEI dei dispositivi mittenti e destinatari degli SMS o MMS.


I giudici di Lussemburgo, premesso che l’accesso agli atti di cui trattasi può essere qualificata come grave ingerenza nei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta, hanno affermato che un accesso a tali tabulati può essere concesso soltanto in forza degli “obiettivi di lotta contro le forme gravi di criminalità o di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”, richiamando altresì la propria giurisprudenza consolidata secondo cui spetta agli Stati membri definire i reati gravi (§ 42 e 44). La Corte ha altresì precisato che gli Stati membri, in ossequio ai principi generali dell’Unione (tra i quali, il principio di proporzionalità) e nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 7, 8 e 11 della Carta, non possono “snaturare la nozione di «reato grave» e, per estensione, quella di «grave criminalità», alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato, sebbene il legislatore di tale Stato membro abbia previsto di punirli con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, includendovi reati che manifestamente non siano gravi” (§ 50).


È stato, pertanto, affermato che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: “esso non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale – allorché interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una richiesta motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell’utente di un mezzo di comunicazione elettronica, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, presentata da un’autorità nazionale competente nell’ambito di un’indagine penale – di autorizzare tale accesso qualora quest’ultimo sia richiesto ai fini dell’accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per l’accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la possibilità di negare detto accesso se quest’ultimo è richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato”.

La sentenza al link

01 luglio 2024

❌DA OGGI NON VALGONO PIU' LE REGOLE DELL' IMPUGNAZIONE PANDEMICA❌



Ieri ultimo giorno per la disciplina pandemica, in tema di impugnazioni, più volte prorogata. 

Si tratta di disposizioni contenute nel d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

Dunque per gli appelli proposti da domani

la richiesta di trattazione orale va formulata entro 15 dalla notifica del d.c. e non dall'udienza;

entro 15 gg. prima dell'udienza il p.g. formula le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;

entro 5 gg. prima dell'udienza tutte le parti possono presentarsi memorie di replica

il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio non partecipata è depositato in cancelleria e il suo deposito equivale a lettura ai fini dell'art. 545 c.p.p..

Alcune differenze, rispetto all'attuale disciplina: 

1) per come già detto, muta il termine per la richiesta di trattazione orale;

2) varia anche il termine per il deposito delle conclusioni scritte di tutte le parti e non viene prevista una scansione delle stesse. Fino ad oggi <<entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula(va) le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello>>, mentre i difensori delle altre parti potevano presentare le conclusioni con atto scritto, entro il quinto giorno antecedente l'udienza. Il termine per il deposito delle conclusioni di tutte le parti finisce per coincidere con quello per proporre motivi aggiunti e istanza di concordato;

3) il termine attuale per le conclusioni delle parti private diventa il termine per le memorie di replica accordato a tutte le parti;   

4) non si prevede una qualche forma di comunicazione in capo alla cancelleria delle conclusioni del p.g. al difensore che quindi sarà onerato di verificarne il deposito;

5) non si indica una specifica forma di deposito dell'istanza (salvo ovviamente ricavarle da norme generali); 

6) il dispositivo non viene più comunicato alle parti.

Per il ricorso per Cassazione: 

a)  la richiesta di trattazione orale va formulata entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (e non 25 gg. prima dell'udienza). Tuttavia tale previsione sembra destinata ad essere modificata da un d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.06., secondo cui al comma 1-ter dell'art. 611, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127.» (comunicato del Governo al link)

Aggiornamento. Qui (al link) la Gazzetta Ufficiale di sabato 29 giugno dove è stato pubblicato il decreto legge n.89/2024 che, all’articolo 11, ha “ripristinato” i termini di 25 giorni prima dell’udienza innanzi la corte di cassazione. 

Di seguito il testo in vigore per i prossimi sessanta giorni, salva la conversione in legge:

Art. 11.

Modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale

1. All’articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in ca- mera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’artico- lo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.».

2. All’articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente perio- do: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare me- morie di replica a tre giorni.»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irre- vocabili e sono presentate alla cancelleria dal procurato- re generale o dal difensore abilitato a norma dell’artico- lo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le for- me previste dall’articolo 127.»;

c) il comma 1-quinquies è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.


b) entro 15 gg. prima dell'udienza il p.g. formula le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie (prima per le parti private il termine per proporre le sue conclusioni era pari a 5 gg. prima dell'udienza). Tuttavia tale previsione sembra destinata ad essere modificata da un d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.06., secondo cui «nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni»;

c) tutte le parti possono presentare memorie di replica fino a 5 gg. prima dell'udienza. Nondimeno, si veda sopra quanto disposto dal nuovo d.l.   

Anche, per questo mezzo di impugnazione non si prevedono oneri di comunicazione per la cancelleria e non si indicano modalità specifiche di deposito dell'istanza di trattazione orale.

Si tratta evidentemente di una disciplina di sfavore della difesa, alla quale non viene assicurato il diritto di intervenire per ultima e sulla quale graveranno nuovi oneri di accertamento (anche in considerazione del fatto che il deposito in cancelleria equivale a lettura dell'eventuale motivazione contestuale). 

Diciamolo sinceramente, la disciplina emergenziale Bonafede era meglio di quella ordinaria della Cartabia. Anche se poi la giurisprudenza spesso aveva fatto non poco per mortificare le garanzie accordate dalla previgente disciplina.

P.S. sulla scorta delle SS.UU. del 27.06.2024 per gli appelli depositati da oggi il termine a comparire è pari a 40 gg.       


❌ ATTENZIONE NOVITA' IN TEMA DI SANZIONI TRIBUTARIE PENALI ❌


L'infaticabile legislatore, con d.lvo pubblicato sulla G.U. del 28.06 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, incidendo anche sul D.L. vo 74/2000, con disposizioni entrate in vigore dal 29.06.2024  (Gazzetta ufficiale al link)

28 giugno 2024

Concorso dell'extraneus nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio. Il caso Pier Camillo Davigo. La sentenza di appello che conferma la condanna.

 





Pubblichiamo la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che ha confermato la condanna al noto magistrato, ormai in pensione, Pier Camillo Davigo per il caso Loggia Ungheria.

La sentenza si segnale per alcune questioni di particolare interesse relative al concorso di persone nel reato, in particolare sul concorso dell’extraneus nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio, oltre che sulla natura del delitto.

Sulla prima questione la sentenza affronta le critiche dell'appellante, il quale ritiene post factum non punibile la condotta dell'extraneus, essendosi il delitto (già) consumato al momento della (prima) rivelazione da parte dell'intraneus. L'appellante, poi, osserva come non sia indifferente alla posizione dell'extraneus l'assoluzione dell'intraneus per mancanza dell'elemento soggettivo.

La sentenza, in conferma della pronuncia di condanna del primo grado, ha rigettato l'appello richiamandosi a noti arresti del giudice di legittimità (su tutti: Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 17/04/2018) 23/07/2018, n. 34928) e alla natura (di pericolo) del delitto contestato.

La sentenza al link



27 giugno 2024

❌ATTENZIONE - NOVITA'❌ SS.UU. : il termine a comparire in appello di 40 giorni si applicherà SOLTANTO per gli appelli depositati dall’ 1.07.2024

 

Ci siamo più volte occupati della questione su quale siano i termini a comparire in appello (20 o 40 giorni) dando atto del radicato contrasto insorto in seno alla corte regolatrice (link).

Le Sezioni Unite, investite della questione per assicurare la funzione propria della corte di legittimità, con due ordinanze di remissione, in esito alla camera di consiglio odierna, hanno statuito che <<la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. , introdotta dall'art. 34 , comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , che individua in quaranta giorni il termine a comparire in appello nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024>>. 

Pubblichiamo le informazioni provvisorie in attesa del deposito della motivazione (informazioni provvisorie nn. 9 e 10 al link).


Domicilio eletto presso il difensore: legittima la notifica a mezzo pec dell'atto destinato all'imputato

 




La terza sezione penale della Corte di cassazione ha statuito che il decreto di fissazione dell'udienza in Corte d'appello notificato tramite pec all'avvocato presso il cui studio l'imputato abbia eletto domicilio, con notifica pec effettuata sia in proprio che quale domiciliatario, non integra alcuna nullità.

E' dunque correttamente effettuata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato che aveva eletto domicilio presso il difensore, tramite pec, a nulla rilevando eventuali discrasie nell'indicazione contenuta sul decreto di fissazione del luogo del domicilio. 

Nel sistema in vigore di notificazione tramite pec, la notificazione degli avvisi e/o decreti nei confronti dell'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, è correttamente eseguita mediante inoltro di una pec all'indirizzo di questi.

Scarica la sentenza al link 

26 giugno 2024

La sentenza dell'ignaro imputato è ricorribile per cassazione prima del "ritrovamento" dell'imputato?

 






Pende alle sezioni unite e sarà decisa il prossimo 26 settembre la seguente questione:

Se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del
termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.


Ricorrente: A. O.

Relatore: A. Scarcella

Data udienza: 26 settembre 2024

Riferimenti normativi: Cod proc. pen., art. 420-quater; cod. pen., art. 159.

Ordinanza di rimessione: 23056/2024 al link

Ultima pubblicazione

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