19 settembre 2025

Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU e rimedio ex art. 628 bis c.p.p.

 




Oggetto

a) Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU – Possibilità di porle a fondamento di una richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Sussistenza – Condizioni.

b) Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Istanza fondata su violazioni accertate dalla Corte EDU strumentali a quella effettivamente azionata – Requisiti – Indicazione.

L’esito in sintesi

a) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.

b) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in caso di richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.



Approfondimento:

Abstract:
La sentenza n. 707/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, respinge il ricorso di Giuseppe Gullotti volto all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione degli artt. 8 e 13 della CEDU, accertata dalla Corte EDU con decisione del 14 novembre 2024. La Corte italiana conferma che, sebbene le violazioni dei diritti alla vita privata e a un ricorso effettivo siano state riconosciute, non sussiste un nesso causale tra queste e l’esito del processo penale di condanna all’ergastolo. Il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico e concreto come il trattenimento della corrispondenza abbia inciso sul suo diritto di difesa o sulla possibilità di accedere a un rito alternativo. La Corte ribadisce inoltre il carattere strettamente scritto del procedimento ex art. 628-bis c.p.p.

 1. Contesto e Oggetto del Ricorso
- Giuseppe Gullotti, condannato all’ergastolo per omicidio aggravato, ha presentato ricorso ex art. 628-bis c.p.p. per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione degli artt. 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) CEDU.
- La violazione è stata riconosciuta dalla Corte EDU a seguito del trattenimento illegittimo di un plico contenente atti processuali inviato dal suo difensore durante la fase cautelare (febbraio 2016), consegnato solo nel giugno 2017.

2. Argomenti del Ricorrente
- Gullotti ha sostenuto che il trattenimento della corrispondenza ha violato il suo diritto di difesa, impedendogli:
  - Di accedere consapevolmente a riti alternativi (es. rito abbreviato);
  - Di indicare testimoni a discolpa in condizioni di parità con l’accusa;
  - Di esercitare un rimedio efficace contro la lesione del diritto di conoscere gli atti.
- Ha chiesto la revoca delle sentenze di condanna o l’applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato.

3. Parere del Pubblico Ministero
- Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto, rilevando:
  - L’inammissibilità per genericità della richiesta;
  - La mancanza di un nesso tra la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU e il diritto a un equo processo (art. 6 CEDU);
  - L’assenza di prove concrete sull’incidenza della violazione sull’esito del processo.

4. Decisione della Corte di Cassazione

 a) Profili Procedurali
- La Corte ha confermato che il procedimento ex art. 628-bis c.p.p. si svolge in camera di consiglio e in forma esclusivamente scritta, senza diritto all’udienza orale (art. 611 c.p.p.).
- Ha dichiarato infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa in merito all’esclusione del contraddittorio orale.

b) Analisi di Merito
- La Corte ha riconosciuto in astratto la possibilità che violazioni strumentali (come quelle degli artt. 8 e 13 CEDU) possano incidere indirettamente sul diritto di difesa (art. 6 CEDU), richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2022.
- Tuttavia, nel caso specifico, ha rilevato che:
  - Il ricorrente non ha dimostrato in modo concreto e specifico come il ritardo nella consegna degli atti abbia pregiudicato la sua difesa;
  - Non ha provato che, senza tale violazione, l’esito del processo sarebbe stato diverso;
  - Non ha indicato nominativi di testimoni omessi o contenuti delle loro dichiarazioni;
  - Esistevano modalità alternative per accedere agli atti (es. colloqui con il difensore).
- La richiesta è risultata generica, priva di elementi probatori e fondata su un “salto logico” non giustificato.

c) Riferimenti Giurisprudenziali
- La Corte ha distinto il caso da precedenti come la sentenza Sez. 3 n. 20026/2024, dove la violazione accertata riguardava direttamente l’art. 6 CEDU.
- Ha ribadito che l’onere della prova grava sul ricorrente, che deve dimostrare l’effettiva incidenza della violazione sull’esito del processo.

5. Conclusioni
- Il ricorso è stato rigettato per infondatezza.

Punti Chiave della Sentenza:
1. Nesso di causalità: È necessario dimostrare un legame diretto e concreto tra la violazione CEDU e l’esito del processo.
2. Onere della prova: Spetta al ricorrente provare che la violazione ha inciso in modo significativo sul diritto di difesa.
3. Procedura scritta: Il ricorso ex art. 628-bis c.p.p. è trattato in forma esclusivamente scritta, senza udienza orale.
4. Rilevanza delle violazioni strumentali: Violazioni di diritti “strumentali” (come artt. 8 e 13 CEDU) possono essere considerate solo se incidono concretamente su diritti fondamentali (come l’art. 6 CEDU).

La sentenza conferma un approccio rigoroso nell’applicazione dell’art. 628-bis c.p.p., sottolineando l’importanza di una dimostrazione specifica e circostanziata degli effetti pregiudizievoli.

18 settembre 2025

Condizioni di procedibilità – Querela – Remissione – Produzione in giudizio della stessa da parte del querelato, finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del reato – Equivalenza alla mancanza di ricusa – Sussistenza – Ragioni – Condizioni.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che l’accettazione della remissione della querela si presume, a condizione che non sussistano elementi indicativi della volontà contraria del querelato, edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Cass. pen. sez. VI n. 30377/2025 al link

17 settembre 2025

Limitazioni corrispondenza detenuto 41 bis: per la CEDU non basta un generico rinvio al decreto che applica il 41 bis

 

La Corte EDU ha condannato, ancora una volta, l'Italia in tema di controllo della corrispondenza dei detenuti ristretti al 41 bis o.p.(sentenza CEDU Gullotti v. Italia) 

In passato, le attenzioni dei Giudici di Strasburgo si erano concentrate sulla disciplina del previgente art. 18 o.p., secondo cui il giudice poteva disporre, con decisione motivata, il visto di censura della corrispondenza di un detenuto, senza specificare i casi in cui era possibile adottare tale decisione. Conseguentemente, la Corte aveva ritenuto che <<le decisioni basate sull’articolo 18 delle Norme sull’ordinamento penitenziario violassero l’articolo 8 della Convenzione in quanto non erano “previste dalla legge”, poiché non stabilivano norme sulla durata della validità delle misure di controllo della corrispondenza del detenuto o sui motivi che potevano giustificarle e non indicavano con ragionevole chiarezza la portata e le modalità di esercizio della inerente discrezionalità conferita alle autorità pubbliche (si vedano Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, § 143, CEDU 2000; Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §§ 176-180, CEDU 2000-IV; Messina c. Italia (n. 2), sopra citata, §§ 75‑83; Calogero Diana c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-33, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; e Domenichini c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-34, Reports 1996-V)>>.

Per conformarsi alle sentenze della Corte, la legge n. 95 del 2004 introdusse l’articolo 18-ter delle Norme sull’ordinamento penitenziario. Rispetto alla nuova disposizione è stato riconosciuto che <<diversamente dall’articolo 18, l’articolo 18-ter prevede che la misura sia adottata dall’autorità giudiziaria mediante decreto motivato in circostanze specifiche (in particolare per prevenire la commissione di reati, mantenere la sicurezza in carcere e garantire la riservatezza delle indagini) e per un periodo di tempo limitato. Pertanto, alle autorità non è più concessa una discrezionalità illimitata>>. 

Ma se la nuova disciplina domestica ha passato il vaglio sovranazionale, l'ulteriore condanna del nostro paese si appunta sulle tecniche motivazionali del provvedimento restrittivo. Infatti, a tale riguardo, la Corte ha osservato che, nel limitare il diritto alla corrispondenza, non sia sufficiente un rinvio generico al decreto ministeriale che applica il regime dell’articolo 41-bis sia di per sé sufficiente a giustificare ulteriori restrizioni.  

16 settembre 2025

Confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo – Possibilità, per il terzo, di rivendicare l’effettiva titolarità dei beni ablati – Sussistenza – Possibilità, per il terzo, di prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura – Esclusione

 




Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

15 settembre 2025

Il caso Tortora "unico e irrepetibile" ? di Daniele Livreri

 

In relazione alla presentazione della serie "Portobello", il regista, Marco Bellocchio, ha affermato che "sebbene un caso come quello di Tortora sia unico e irripetibile, credo che la possibilità di sbagliare esista ancora" (Il Dubbio, ed. 02.09.2025), (articolo al link) .

Per quanto ogni caso giudiziario è unico, la irripetibilità della vicenda Tortora presuppone che il contesto in cui essa è maturata e si è sviluppata sia venuto meno.  

La spettacolarizzazione degli arresti è finita?  L'adesione acritica ai risultati delle inchieste è un lontano ricordo?  L'ordinamento ha approntato i migliori strumenti risarcitori per le vittime degli errori giudiziari? Dal caso Tortora si sono tratti solidi insegnamenti sulla gestione e sulla valutazione dei "pentiti"? Si è pervenuti ad un giusto equilibrio tra il rischio del giudicare affidato ai magistrati e l'errore di cui costoro devono rispondere?

Per chi volesse  ripercorrere quella vicenda, alleghiamo il link al sito di errori giudiziari (link al sito di "Errori giudiziari")

 

         

12 settembre 2025

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 -

 


La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

11 settembre 2025

Delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione – Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio – Rilevanza della sua efficacia retroattiva sul vincolo ai fini della configurabilità del reato per il periodo precedente la sua delibazione – Esclusione – Ragioni

 




La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, di cui all’art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest’ultima diviene efficace per l’ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto ex tunc, posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, medio tempore verificatasi, dovendo essere verificata al momento della sua realizzazione la rilevanza penale dell’inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno di disposto dal giudice civile in favore del coniuge separato.


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