Il chiaro disposto dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen. non consente al giudice di utilizzare elementi tratti dalla sua privata conoscenza non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova.
Nel caso di specie il Tribunale, con sentenza confermata dai giudici distrettuali, aveva denegato le circostanze attenuanti generiche, giacché il prevenuto aveva pubblicato su "TikTok" delle foto del magistrato giudicante, accompagnate da un messaggio in cui il reo si vantava di essere "un uomo d'onore" ed aggiungeva che non avrebbe desistito dai suoi propositi, nonostante l'arresto e l'eventuale condanna. Tuttavia tale materiale non risultava acquisito agli atti del processo.
Nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata, la Corte ha precisato che <<nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento (Cass., Sez. 6, 24/11/1993, De Carolis, rv. 197263; Sez. 1, 23/9/1998, Cassandra, rv. 212121; sez. 6, 10/7/2000, D'Ambrosio, rv. 217993)>>.