Cassazione penale sez. II, 28/02/2024, (ud. 28/02/2024, dep. 18/03/2024), n.11137 ha ritenuto che "qualora il giudice accordi un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute dell'imputato, senza che sia stata indicata la prevedibile durata della malattia nella certificazione medica ovvero che tale durata non sia comunque in altro modo evincibile, il corso della prescrizione è dichiarato sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione" (cfr. anche Sez. 5, n. 30188 del 10/5/2021, Dufrusine, n.m.).