23 marzo 2022

Riparto di potestà tra giudice ordinario e militare: la violazione costituisce difetto di giurisdizione (Cass. SS.UU. 8193/2022)

Le Sezioni Unite hanno affermato che, afferendo il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all’art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. pen.

Ultima pubblicazione

❌ATTENZIONE ❌ Per i liberi professionisti da oggi è obbligatoria la comunicazione sull' uso della intelligenza artificiale

Da oggi, ex art. 13 L.132/25, coloro che esercitano professioni intellettuali sono tenuti a comunicare ai clienti, con linguaggio chiaro, se...

I più letti di sempre