23 marzo 2022

Riparto di potestà tra giudice ordinario e militare: la violazione costituisce difetto di giurisdizione (Cass. SS.UU. 8193/2022)

Le Sezioni Unite hanno affermato che, afferendo il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all’art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. pen.

Ultima pubblicazione

Le Sezioni Unite confermano, in presenza della parte civile, l'applicabilità del canone 530 II co., se il reato è estinto

Le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sul seguente principio di diritto: " Se, nel giudizio di appello promosso avverso la se...

I più letti di sempre