La Terza Sezione penale ha affermato che la procedura di “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio prevista dall’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendo finalizzata a tutelare l’affidamento di chi ha realizzato l’intervento edificatorio in base a un titolo successivamente annullato, non è applicabile agli interventi per i quali sia stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria dichiarato illegittimo dal giudice penale, in quanto in tal caso l’edificazione è avvenuta in assenza di titolo abilitativo.
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Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale
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