Per la Corte tutte le pene sostitutive NON detentive sono inappellabili, in tal modo, con riguardo alla pena pecuniaria viene superato un precedente a SS.UU. che ineriva la ammenda sostitutiva. Per i giudici di legittimità una lettura sistematica dell'art. 593 c.p.p. consente di verificare che <<il legislatore ha inteso ampliare l'area dell'inappellabilità a tutte le pene sostitutive non detentive, confinando il regime di appellabilità alle sole pene sostitutive della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, che invece incidono sulla libertà personale del condannato>>.
La sentenza n. 20573/2024 al link