La Corte di Cassazione ha precisato i presupposti per la configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati fine. Al riguardo i giudici della nomofilachia hanno considerato che <<nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione abbia
ad oggetto un reato associativo e i reati fine non è sufficiente che i secondi
rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e che siano finalizzati al
suo rafforzamento (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01;
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02).
In tale ipotesi, infatti, la continuazione tra il reato di partecipazione a
un'associazione e i reati fine può essere riconosciuta SOLO a condizione che il
giudice verifichi puntualmente e in concreto che OGNI specifico reato cui si riferisce
la richiesta sia stato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è
determinato a fare ingresso nel sodalizio e che, pertanto, questo non sia legato a
circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero
non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 1, n. 23818 del
22/06/2020, Toscano, Rv. 279430)>>. (sentenza al link)
12 febbraio 2025
Continuazione tra reato associativo e reati fine.
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