Ancora sulla compatibilità del Codice Antimafia, modellato sul sistema normativo fallimentare, con la confisca di prevenzione.
Il tema ancora caldo è quello della data certa, sulla quale la Corte Costituzionale si è pronunciata con l'ordinanza n. 101/2015 al link.
Il fronte aperto, sul quale decideranno le sezioni unite il prossimo 29 maggio 2025, è:
Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito.