25 gennaio 2021

Attenzione al ricorso per cassazione pandemico: quando un legislatore distratto partorisce norme cieche. Le linee guida del primo Presidente della Corte di Cassazione


Il decreto legge n. 2/2021 (convertito dalla L. 29/2021), in vigore dal 14 gennaio, ha differito lo stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021.

Per effetto degli “incastri” normativi ciò comporterà il differimento a tale data della disciplina pandemica del processo penale, secondo quanto previsto dalla legge 176/2020 di conversione dei decreti legge Ristori.

La proroga dello stato di emergenza interviene tempestivamente rispetto al giudizio di appello, nel quale la richiesta di discussione orale va presentata quindici giorni liberi prima dell’udienza. Pertanto, sin dalle udienze dell’1 febbraio (recte sin da quindici giorni prima) essa consente la piena applicazione del regime eccezionale e pandemico e offre la possibilità di chiedere la discussione orale del processo.

Diverso è il discorso quanto al giudizio in Cassazione, nel quale l’assenza di una disciplina transitoria e un “tempo” diverso rispetto all’appello (la richiesta di discussione va presentata 25 giorni liberi prima), creerà non pochi problemi ai giudizi fissati dall’1 all’8 febbraio.

L’Ufficio del Massimario e del Ruolo prova a mettere ordine con la relazione che potrete scaricare al 👉🏻 link.

Per noi avvocati - o tempora o mores - merita cenno la prima delle soluzioni considerate, quella cioè seguita diligentemente da molti colleghi di avanzare comunque istanza di discussione orale al “buio”, confidando e/o scommettendo che l’emergenza sarebbe stata prorogata dal Governo (in tutt’altre faccende affaccendato) con i consueti ritardi ai quali ci ha abituati. 

In seguito alla relazione del Massimario, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha adottato le linee guida che pubblichiamo al 👉🏻 link



Nel documento del Primo Presidente, per le sole udienze fissate dall'1 all'8 febbraio è prevista la possibilità di chiedere la discussione orale con istanza da depositare 5 giorni liberi prima dell'udienza. Ciò in coincidenza con il termine, illo tempore, previsto da D.L. 137/2020. La soluzione del Presidente Curzio appare tempestiva e lodevole, ma lascia traccia indelebile della crisi del nostro sistema, dove un legislatore distratto altera gli equilibri tra poteri dello Stato. Per utilizzare le parole del Prof. Andrea Castaldo nel suo intervento di ieri su questo blog <<in ogni ordinamento, maggiore è la porosità del tessuto testuale delle fattispecie penali d’avamposto, in quanto cerniera dello specifico sistema repressivo (come nel caso dell’abuso d’ufficio), maggiore sarà la discrezionalità e l’interpretazione creativa della giurisprudenza>>. Qui ovviamente non si tratta di giurisprudenza (le linee guida non lo sono) né di discrezionalità, ma di necessaria funzione vicaria alle inefficienze del legislatore.

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