10 novembre 2022

Dalle SS.UU. civili spunti per uno statuto dell'inammissibilità in Cassazione.


Le sezioni uniti civili (num. 29862 Anno 2022), adite da un ricorso in materia tributaria, che, sulla scorta di una recente e innovativa pronuncia delle sezioni semplici, invocava l'inammissibilità di domande limitate ab origine al solo an debautur, hanno offerto importanti spunti per quello che può costituire uno statuto dell'inammissibilità.        

Le SS.UU. hanno anzitutto osservato come la giurisprudenza comunitaria richiami tra i  "principi fondanti dell'Unione Europea" quello di certezza del diritto. In campo processuale- ad avviso della Corte di Cassazione-  tale principio è stato ripreso e sviluppato dalla Corte EDU, la quale ne ha tratto il corollario secondo cui <<è impedito ai giudici degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all'inammissibilità d'una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano "troppo formalistiche", adottate "a sorpresa" e niente affatto chiare ed univoche (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, Miessen c. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71-73)>>.

In particolare, hanno chiosato le Sezioni Unite, <<la Corte di Strasburgo ha ritenuto che costituisce violazione dell'art. 6 CEDU l'adozione d'una interpretazione della norma processuale che comporti per l'individuo la perdita della possibilità di adire un Tribunale, senza che tale effetto potesse essere previsto ex ante (ex multis, Corte EDU, 20 dicembre 2016, Ljaskaj c. Croazia, in causa n. 58630/11); che la legge processuale "deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti" (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, in causa n. 25358/12, § 169); che ogni soggetto deve essere in grado di prevedere le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (così Corte EDU 7.6.2012, Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia, in causa n. 38433/09, § 140; nello stesso senso Corte EDU 17.5.2016, Karécsony ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e 44357/13); che non possono imporsi cause di inammissibilità non previste dalla legge, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n. 17140/05); che, infine, i giudizi degli Stati membri devono osservare per quanto possibile orientamenti stabili, sicché non è loro consentito esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (Corte giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93)>>.  

Alla luce di tali princìpi, il massimo consesso civile della Corte regolatrice ha concluso che la regola di diritto invocata dalla ricorrente ("non è ammissibile una domanda ab origine limitata all'an debeatur") non può essere seguita perché non espressamente prevista dalla legge, imprevedibile dai litiganti e non indispensabile.

Il ragionamento adottato dalla Corte può costituire lo spunto per uno statuto dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione, divenuto ormai assolutamente improcrastinabile, considerate le percentuali di inammissibilità dei ricorsi per cassazione (sentenza al link)     

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