27 luglio 2024

Metamorfosi di un sistema ed eterogeneità dei fini - di Mauro Anetrini (*)

 



Giovedì abbiamo dato notizia di un importante arresto della corte di legittimità (al link) con il quale è stata ritenuta “scriminata” la condotta - id est: non si può formulare <<un giudizio di colpevolezza- rimproverabilità soggettiva>> - conforme ad un costante orientamento giurisprudenziale, poi mutato. Il tema involge la prevedibilità della sanzione.


Pubblichiamo oggi le riflessioni del nostro Amico e Collega Mauro Anetrini, sulla decisione della corte regolatrice.

Sapevamo già che la prevedibilità delle decisioni, ormai da qualche anno,  rappresenta una sorta di onere cognitivo incombente su chiunque si interroghi circa le conseguenze delle proprie azioni. In parole semplici, la conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale sull’argomento in discussione dovrebbe fornire, fin da subito, una risposta in ordine all’esito delle controversie giudiziarie, di qualunque genere.

L’esigenza di stabilità e coerenza del sistema, fonte di questa linea guida, è il prodotto della dilatazione di un principio radicato nella tradizione giuridica del nostro e di altri Paesi: poiché la legge non ammette ignoranza, la legge si presume conosciuta; e, poiché nella legge e’ scritto ciò che consegue alla sua trasgressione, tutti sanno (devono sapere) come sara’ decisa la loro causa. Semplice; chiaro; efficace.

Insufficiente, secondo alcuni.

Così insufficiente da indurre valorosi giuristi - di estrazione giudiziaria - ad estendere il principio oltre le maglie della legge, applicandolo anche alla giurisprudenza, soprattutto di legittimità (e, meglio ancora, delle Sezioni Unute), determinando la mutazione genetica del sistema, sempre più prossimo alle caratteristiche del common law, e della Corte di Cassazione, ormai adusa ad esprimersi come una Corte Suprema.

Insomma: la nomifilachia, relativamente forte, si è progressivamente affermata anche da noi.

Oggi, però, i nodi sono al pettine. Una recentissima decisione della Corte di Cassazione sostiene che non può essere punito chi ha agito adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale, magari successivamente mutato.

In altri termini: non la legge, ma la interpretazione della legge è la fonte della prevedibilità delle decisioni.

Il precetto la cui violazione comporta applicazione di pena e’ la sintesi di legge e sedime delle decisioni.

Magari, in un futuro prossimo, torneremo a parlare della rilevanza dell’errore in diritto e del ruolo assunto dalle decisioni giudiziarie che manipolano la legge.

Oggi, mi limito ad una considerazione: poiché la giurisprudenza muta spesso, la prevedibilità delle decisioni rischia di essere ancorata all’incertezza e alla instabilità. Eterogeneità dei fini. 

Fa un po’ sorridere, pensandoci bene…


(*) Mauro Anetrini: avvocato in Torino


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