13 ottobre 2021

📅 Salva la data 📅 L'ennesima riforma populista alla prova di tenuta costituzionale: udienza il 19 ottobre 2021 - di Marco Siragusa



C'è attesa per la decisione della Corte Costituzionale sul giudizio di legittimità costituzionale dell'ennesima riforma populista, quella sul giudizio abbreviato ostativo.

Il 19 ottobre si terrà l'udienza innanzi la Consulta chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale rimessa con ordinanza del 14 luglio 2020 dal GUP del Tribunale di Foggia sulla legittimità costituzionale dell'art. 438, c. 1° bis, codice di procedura penale, come introdotto da art. 1, c. 1°, lett. a), legge 12/04/2019, n. 33. Relatore è stato designato Francesco Viganò.

Com'è noto, a legislazione attuale, non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo né è prevista la possibilità di chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nelle ipotesi in cui ricorrano dati fattuali certi riferibili al fatto [modalità oggettive della condotta] ovvero alla persona dell'imputato [quale, nel caso in esame, il vizio parziale di mente], che consentano di ipotizzare l'irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall'ergastolo.

Sul piano della comunicazione mediatica la riforma era stata spesa – in nome della propaganda - come l’"abolizione degli sconti di pena per i delitti più gravi", oppure con il richiamo a-tecnico a esigenze di "certezza della pena" sotto lo slogan del "chi sbaglia, paga".

O tempora o mores: nell’era del populismo, il linguaggio del c.d. diritto penale no-limits (cfr. Vittorio Manes), imponeva il ricorso a espressioni di marketing comunicativo tanto efficaci quanto ingannevoli.

Proviamo a fare un sunto di quel che è stato.

La premialità del rito abbreviato risiedeva nell’esigenza di celerità e di rapida definizione della vicenda processuale, a fronte delle quali la rinuncia da parte dell’imputato alle garanzie costituzionali dell’accertamento dibattimentale (id est: il contraddittorio) veniva ricompensata, in caso di condanna, con la riduzione di un terzo della pena. Nel caso di delitti puniti con la pena dell’ergastolo, la ricompensa era quella della sostituzione del (fine) pena (mai) con la reclusione di trent’anni. Quest’ultimo premio era però stato eliminato dalla l. 4/2001 per i casi previsti dall’art. 72 c.p., con la previsione della pena dell’ergastolo anche per gli accertamenti di colpevolezza abbreviati, con la conseguenza che, in tale ipotesi, residuava il modesto beneficio della eliminazione dell’isolamento diurno

La nuova regola di giudizio, sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, prevede invece che per l’accertamento dei delitti puniti con la pena dell’ergastolo è imposta la verifica dibattimentale da parte del giudice naturale precostituito per legge: la Corte d’assise.

L’articolo 1 della legge ha modificato l’art. 438 c.p.p. e dispone che «non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo».

Dall’impianto della novella legislativa si ricava come il rito abbreviato possa - ma sarebbe più corretto e prudente dire debba - essere richiesto dall’imputato o dal suo procuratore speciale anche nelle (sicure) ipotesi di inammissibilità. Infatti, secondo il novellato (e aggiunto) comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p. «Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2».

Semplificando: pare che la richiesta di giudizio abbreviato vada comunque versata agli atti per essere dichiarata inammissibile, salvo il “recupero” della premialità sanzionatoria in esito alla pronuncia di condanna dibattimentale.


L'inganno populista: come si è visto, non vi erano ragioni sistematiche a sostegno della novella legislativa che, al netto dell’effetto propagandistico, non sempre incide sul trattamento sanzionatorio (l’ergastolo era irrogabile già nel sistema pre-vigente) né sulla celerità del processo (che, anzi e come vedremo, dilata).

A fronte della negatoria di accesso al rito (inammissibile se la contestazione riguarda delitti puniti con l‘ergastolo anche per effetto delle circostanze aggravanti contestate), lo sconto di pena, in caso di condanna, può essere “concesso” in esito all’accertamento dibattimentale, con la conseguenza che attualmente la premialità non è più agganciata alla celerità del processo ma alla garanzia del giusto processo.


Per approfondimenti su Il Penalista "L'abbreviato che verrà" al link

❌NOVITA'❌ Carcere e certificazione verde. La circolare del DAP: prevale il diritto di difesa; nessun obbligo per i difensori


Diamo immediata notizia della circolare del DAP che disciplina gli accessi degli avvocati negli istituti carcerari.

La circolare ritiene prevalente il diritto di difesa e non pone limiti all'esercizio delle attività defensionali quanto all'eventuale assenza di certificazione verde da parte dei difensori.

A seguire gli stralci d'interesse della circolare che potete scaricare per intero al link 







12 ottobre 2021

❌ATTENZIONE ❌ TRIBUNALE SORVEGLIANZA: AGGIORNAMENTI SULLE UDIENZE DEL 19, 20, 21 E E DEL 26 OTTOBRE E 16, 17, 18 E 23 NOVEMBRE

 


SCARICA IL DECRETO AL 👉 LINK

Principio di tassatività e misure di prevenzione. Un circuito virtuoso tra le corti degli anni 2014-2019 - di Raffaello Magi (*)


Siamo davvero onorati di ospitare lo scritto del Consigliere Raffaello Magi, edito dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma tre, che ringraziamo, nella più ampia collana di Studi in onore di Antonio Fiorella.

Il contributo di Magi affronta una dei nodi nevralgici del sistema della prevenzione e offe interessanti spunti di riflessione sulla cd. stabilizzazione del paradigma della tassatività, con particolare riferimento alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale (al link) e al fronte ancora aperto relativo allo standard probatorio.

Potete leggere il contributo di Magi al 👉 link.


(*) Raffaello Magi, in magistratura dal 1993, dal 2013 svolge le funzioni di Consigliere presso la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, in Roma.

Dal 1994 al 2012 ha prestato servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con funzioni di Gip, di Giudice a latere presso la Corte di Assise e di Presidente del collegio penale.
Presso la Corte di Assise è stato il giudice estensore di rilevanti sentenze in processi di criminalità organizzata. 
Tra queste, la sentenza sull'omicidio del sindacalista Franco Imposimato (nell’anno 2000) e quella del noto maxiprocesso Spartacus 1 (nell’anno 2005) al cd. clan dei casalesi .
Ha presieduto il Collegio per le Misure di prevenzione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere negli anni 2010/2012 . 
Presso la Corte di Cassazione si è occupato - quale relatore - di numerosi casi di omicidio, e di processi di criminalità organizzata, tra cui quello relativo alla nota operazione Crimine sulle cosche di ‘ndrangheta della provincia di Reggio Calabria.
E' autore di numerosi saggi, articoli e monografie su temi giuridici e collabora costantemente ad attività formative presso la Scuola Superiore della Magistratura. 
Ha pubblicato, nel 2011, per la casa editrice L’ancora del mediterraneo, il volume “Dentro la giustizia”.

11 ottobre 2021

Attesa la decisione delle Sezioni Unite sull'art. 600 ter comma 1 n. 1 cod. pen.





Il 28 ottobre 2021 le Sezioni Unite saranno chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito di diritto:
Se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione· di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter, comma 1., n.1, cod. pen.
La questione è stata rimessa con l'ordinanza. al link dalla V sezione penale della Corte.

08 ottobre 2021

Giustizia: la legge delega di riforma penale in Gazzetta ufficiale. In vigore dal 19 ottobre la modifica alla prescrizione e l'introduzione della regola di improcedibilità


E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge delega n. 134 del 27 settembre 2021, sulla riforma del processo penale  (cd. “riforma Cartabia),  recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

La legge entrerà in vigore il 19 ottobre 2021.

L'articolo 1 contiene le deleghe che saranno attuate con i decreti legislativi di prossima elaborazione, mentre all'articolo 2 sono apportate modifiche al codice penale e al codice di procedura penale con riferimento alla prescrizione e alla nuova regola di improcedibilità (art. 344 bis cod. proc. pen). Tali modifiche, come detto, saranno in vigore dal 19 ottobre 2021

07 ottobre 2021

La Corte regolatrice torna sul tema della preclusione a costituirsi parte civile

 


In questo blog ci siamo già occupati dell'arresto di legittimità che ritiene preclusa la costituzione di parte civile, non soltanto nelle udienze in cui l'oggetto del giudizio è ontologicamente ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, come la speciale udienza ex art. 447 c.p.p. (cfr. SS.UU.n.47803/2008), ma anche in tutti quei giudizi in cui ante udienza l'imputato e il Pubblico ministero abbiano concordato una richiesta di pena e la stessa sia stata portata a conoscenza del danneggiato (post al link) 

La Corte regolatrice è tornata a pronunciarsi sul tema (cfr. cass.pen. sez. III, ud. 01/07/2021, dep. 09/09/2021, n.33445), rilevando che <<il criterio discretivo in ordine alla legittimità della costituzione del danneggiato come parte civile si incentra sulla preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo della richiesta di patteggiamento, la quale soltanto deve ritenersi preclusiva all'attività processuale che verrebbe svolta in udienza, destinata in tal caso, facendo salvo, ovviamente, il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, a non poter trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato>> (sentenza al link).

Tuttavia, la Corte non ha chiarito se il mero deposito della comune istanza ex art. 444 c.p.p., al fascicolo processuale possa far ritenere  la "preventiva conoscenza" atta a escludere l'azione civile o se invece necessiti comunque una comunicazione  al danneggiato in ordine all'intervenuto accordo.

In tal senso Sez. V 25581/20 ha escluso che la conoscenza preclusiva ricorra lì dove la consensuale istanza sia <<giunta presso l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare qualche giorno prima o il giorno stesso dell'udienza>>.

 A margine, è utile rilevare che nel caso odierno la Corte ha ritenuto, in linea astratta, il ricorso ammissibile. Infatti <<ad onta delle significative limitazioni alla censurabilità in cassazione della sentenza ex art. 444 c.p. derivanti dalla novella di cui alla L. n. 103 del 2017, perman(e) la possibilità di impugnare il capo della sentenza che concerne il profilo ... relativo alla condanna alle spese processuali>>. E ciò giacché, <<per come condivisibilmente sostenuto da Sez. 5, Sentenza n. 29394 del 10/05/2019 - dep. 04/07/2019, Rv. 276900, deve ritenersi che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, riguardi soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non le statuizioni estranee a tale accordo>>.

 


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