12 dicembre 2024

"Dati alla mano" l'aumento degli ergastoli non si giustifica

 

 

Qualche giorno fa Il Dubbio ha rilanciato, meritoriamente, i dati riportati dal professor Davide Galliani in ordine all' "esplosione" (l'espressione è ripresa dal libro) del numero degli ergastoli comminati in Italia dal 2000 al 2019, rispetto a quelli irrogati tra il 1955 e il 1974: mentre in quest'ultimo arco temporale le pene perpetue inflitte erano in media pari a 4,5 per anno, dal 2000 al 2019 il numero medio annuale di pene perpetue è stato  di 138,5.  Da 4,5 a 138,5 in ragione di anno: un incremento del 2.938%.  Eppure l'autore evidenziava come tale incremento non potesse giustificarsi sulla scorta di quello degli omicidi volontari, pari ad "appena" il 12.5%. Sebbene il confronto potrebbe essere ampliato anche ai 19 anni compresi tra il 1975 e il 1994, in cui ricadono eventi particolarmente efferati come la strage di Via Fani o quelle commesse dalla mafia, l'esito di tale comparazione avrebbe un valore soltanto statistico, posto che resta fermo il senso della osservazione del professor Galliani: a fronte di un numero di omicidi sostanzialmente comparabili, gli anni più recenti hanno fatto registrare un sensazionale incremento degli ergastoli. Nondimeno il numero di pene perpetue irrogate nel nostro paese, ogni 100.000 abitanti, resta lontano da quello britannico (2,5 contro 13.41), tenendo però presente che in Gran Bretagna la risposta punitiva è largamente di tipo pecuniario.  (I dati menzionati sono riportati nel volume "Ergastolo e diritto alla speranza", pag. 321 e poi a pag. 365).

A confortare la tesi secondo cui l'incremento della pena detentiva a vita non è giustificato dalla crescita dei "fatti di sangue" si può ricorrere ai numeri recentemente riportati dall'ISTAT.

Infatti, secondo il report dell'Istat, l'Italia nel 2022 ha fatto registrare il più basso tasso di omicidi tra i paesi dell'UE

Al riguardo l'Istituto di statistica ha considerato che <<la media Ue del tasso di omicidi per 100 mila abitanti nell’anno 2022 (ultimo anno disponibile) è 0,9 omicidi per 100 mila abitanti. L’Italia dei 26 Paesi che rendono disponibili i dati per questo anno è quello che presenta la più bassa diffusione del fenomeno (0,55) prima di Slovenia, Spagna e Polonia (rispettivamente 0,62, 0,69 e 0,72 omicidi per 100 mila abitanti). Al polo opposto si trovano i Paesi baltici, Lussemburgo e Malta, con tassi che vanno dal 3,57 della Lettonia all’1,50 omicidi per 100mila abitanti dell’Estonia>>. (report Istat al link)

Non si tratta di un'anomalia statistica, per come si può evincere consultando la serie storica dal 2014 al 2022, pubblicata sul sito di Eurostat, da cui risulta che il nostro paese è costantemente tra quelli con un tasso di omicidi tra i più bassi (serie storica al link) 

Deve però osservarsi che la lettura complessiva dei dati forniti dall'Istat consente di rilevare un aumento, per l'anno 2023, della percentuale di omicidi volontari, commessi nel nostro paese, pari al  4 %, tuttavia difetta una comparazione con i dati europei, non disponibili. Inoltre è opportuno sottolineare che tale aumento non riguarda vittime di genere femminile, come potrebbe far ritenere la più recente cronaca. Invero <<l’aumento ha riguardato soltanto le vittime di sesso maschile (+10,7% rispetto al 2022), mentre le donne uccise sono diminuite (-7,1%)>> (report Istat al link).  Più in generale, con riferimento a tale tema, il nostro paese è uno di quelli in cui il tasso di omicidi a danno di persone di genere femminile risulta tra i più bassi, per come si coglie dai dati riportati da Eurostat dal 2014 in poi (dati al link). Altro aspetto, ovviamente, è quello offerto dalla lettura disaggregata del dato inerente la tipologia di autore degli omicidi delle donne. In tal caso il nostro paese fa registrare una marcata presenza di autori quali partner ed ex partner, con una significativa diminuizione però dal 2020 al 2023 dei primi e un aumento dei secondi (dati istat al link) (per una più ampia prospettiva dati Unodc)

In sintesi, come già altre volte abbiamo sostenuto in questo blog, in Italia si assiste ad un mutamento culturale volto a inasprire la risposta punitiva, in particolare detentiva, senza che vi sia un aumento dei reati più gravi.    

     

 


    


11 dicembre 2024

MAE e rescissione del giudicato: i termini e la loro decorrenza

 


Le sezioni unite erano chiamate a risolvere il seguente quesito:

Se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o dalla consegna del condannato. 

La risposta (informazione provvisoria in attesa della sentenza) è:

Il termine decorre dal momento della consegna del condannato.

Ricorrente: LACATUS SANDU N.

Relatore: M. Ricciarelli

Data udienza: 24 ottobre 2024

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 175, 629-bis; d. lgs. n. 150 del 2022, art. 89; d. lgs. 15 febbraio 2016; Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis; Decisione quadro 2009/299/GAI; Direttiva n. 349 del 2016

Ordinanza di rimessione: 23715/2024 al link



10 dicembre 2024

Immigrazione - Stranieri - Temi politici e giudiziari "caldi"


 

Rinvio pregiudiziale - Rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro - Direttiva 2008/115/CE - Principio di non refoulement - Obbligo, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio - Portata - Articoli 4, 19, par. 2 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.


La Terza Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 17 ottobre 2024, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale dell’Aia (Paesi Bassi), nell’ambito di una controversia tra quattro cittadini di un paese terzo (due dei quali avevano allegato, a sostegno della loro domanda di protezione internazionale, di essersi “occidentalizzati”, avendo adottato le norme ed i valori prevalenti nel Regno dei Paesi Bassi e di temere, in caso di ritorno nel paese d’origine, di trovarsi in una situazione che il principio di non respingimento vieta) e il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza dei Paesi Bassi quanto alla legittimità di una decisione che respinge la loro domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale e dispone l’esecuzione di una decisione di rimpatrio, precedentemente adottata nell’ambito di una procedura di protezione internazionale.
La Corte, rispondendo alla terza questione pregiudiziale (ritenuta preliminare), dopo aver ribadito che gli Stati membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero quando esistono seri e comprovati motivi di ritenere che, nel paese di destinazione, egli vada incontro a un rischio reale di subire trattamenti dagli artt. 4 e 19, par. 2, della Carta (§ 36), ha affermato che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce degli articoli appena citati impone all’autorità nazionale di procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di un paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati in termini perentori da queste due disposizioni della Carta. Tale valutazione, prosegue la Corte, “deve essere distinta e autonoma rispetto a quella effettuata al momento dell’adozione di detta decisione di rimpatrio, deve consentire all’autorità nazionale di assicurarsi, tenendo conto di qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi nonché di ogni nuovo elemento eventualmente dedotto da tale cittadino di paese terzo, che non sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che detto cittadino di un paese terzo sarebbe esposto, in caso di rimpatrio in un paese terzo, a un rischio reale di essere sottoposto, in quest’ultimo, alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti” (§ 38).
Con riferimento alla prima questione pregiudiziale, richiamando espressamente le conclusioni dell’Avvocato Generale de la Tour, la Corte ha affermato che “la tutela giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta e concretizzata all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 non sarebbe né effettiva né completa se il giudice nazionale non avesse l’obbligo di constatare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento, quando gli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio dinanzi ad esso, tendono a dimostrare che la decisione di rimpatrio è basata su una valutazione obsoleta dei rischi di trattamenti vietati da tale principio, incorsi dal cittadino di un paese terzo interessato qualora dovesse ritornare nel paese terzo di cui si tratta, e di trarne tutte le conseguenze quanto all’esecuzione di tale decisione” (§ 50).
In merito alla questione relativa all’eventuale differenza del contenuto dei poteri del giudice in ragione del fatto che il rispetto del principio di non refoulement si debba valutare nell’ambito di un procedimento volto ad ottenere la protezione nazionale o la protezione internazionale, ha Corte ha affermato che: “l’esistenza di tale obbligo del giudice nazionale di vigilare, eventualmente d’ufficio, sul rispetto del principio di non respingimento si impone allo stesso modo nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale e in quello di un procedimento, come il procedimento principale, avviato con una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale” (§ 51).
Sulla prima questione pregiudiziale, la Corte ha così affermato che: “l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che impone ad un giudice nazionale, investito del controllo di legittimità di un atto con il quale l’autorità nazionale competente ha respinto una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non respingimento risultante dall’esecuzione di quest’ultima decisione, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti in esito a un procedimento in contraddittorio” (§ 52).

La sentenza al link

09 dicembre 2024

Perizia giurata stragiudiziale e falso ideologico


La Corte di legittimità, investita di un ricorso in tema di sussumibilità della perizia giurata nella fattispecie delittuosa di cui all' art. 483 cod. pen., ha affermato che <<integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del tecnico che attesti falsamente in una perizia giurata dinanzi al cancelliere l'esistenza ovvero l'inesistenza di circostanze di fatto oggetto di percezione diretta da parte dello stesso>>.  (sentenza al link)

06 dicembre 2024

Ricorso straordinario per omesso esame di un motivo: procedura applicabile

 

La IV sezione della Corte di legittimità, nell'accogliere un ricorso straordinario per omessa valutazione di un motivo di ricorso, ha precisato che : 

<<quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza>>.

In applicazione del superiore principio, i giudici di legittimità hanno revocato la sentenza inficiata dall'errore e rinviato a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso originariamente proposto. (sentenza al link)

05 dicembre 2024

Dal 2026 in vigore il T.U. delle sanzioni tributarie: addio al d.l.vo 274/2000.

 

 

In vigore dal gennaio 2026 il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, con cui il Governo ha provveduto al  riordino in un unico corpus normativo delle disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali. (testo al link).

Per ciò che concerne il sistema sanzionatorio penale, il nuovo T.U. recepisce i reati di cui agli articoli 1 (Istigazione a violare gli obblighi di pagamento), 2 (Turbativa dell’attività di accertamento e riscossione) e  3 (Omissioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio) del  decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947 nonchè l'ipotesi di Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (di cui all' articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011).

Ma soprattutto il T.U. recepisce il sistema sanzionatorio (definizioni comprese) del d.l. vo 74/2000, conseguentemente abrogato, salvo che per le previsioni, processuali, contenute negli articoli 21-bis e 21-ter, abrogate con altro d.l.vo ( 175/2024). 

04 dicembre 2024

❌ULTILITA'❌ Depositi telematici: termini e copie di cortesia (la circolare del Ministero della Giustizia - DAG dell'11.11.2024)

 


La circolare del Dag al link, ha precisato che NON SONO DOVUTE le copie di “CORTESIA” MA solo per gli atti di appello depositati ESCLUSIVAMENTE a mezzo portale. Secondo la circolare rimane l'obbligo di deposito delle copie per gli appelli trasmessi a mezzo pec (come per quelli depositati cartaceamente), almeno finché tale "possibilità" rimarrà in vigore. Ne segue che solo per quest’ultimi, le cancellerie potranno richiedere i diritti se omesso il deposito delle copie di cortesia.

L'occasione è opportuna per ricordare i termini:

I difensori hanno conservato la facoltà di procedere al deposito dell’atto con modalità non telematiche (ivi inclusa la trasmissione mediante posta elettronica certificata):
- fino al 31 dicembre 2024 per gli atti destinati agli uffici della Procura della Repubblica, della Procura Europea e del Tribunale ordinario (art. 3, comma 8);
- fino al 31 dicembre 2025 per gli atti destinati agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza (art. 3, comma 5);
- fino al 29 giugno 2025 per gli atti destinati alla Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, e alla Corte di Cassazione.


Queste date potrebbero essere soggette a rinvii e rimodulazioni giusta quanto anticipato dalla stampa (link

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