02 aprile 2021

Abuso d'ufficio: quale regola di giudizio si applica in caso di annullamento con rinvio dal giudice penale a quello civile ?


Con la sentenza che si annota, la Corte di Cassazione civile Sez. 3 n. 457/2021 ha statuito che <<allorchè il giudice del rinvio sia chiamato, ex art. 622 c.p.p., a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno da reato, il medesimo deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito come delineati dall'art. 2043 c.c. sicchè, quando il reato contestato risulti essere stato quello di cui all'art. 323 c.p., occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità dello stesso>>.

Nel caso di specie la Corte ha annullato con nuovo rinvio la pronuncia della Corte di appello, la quale, investita a seguito di un primo annullamento, dello scrutinio delle sole questioni civili connesse ad un delitto di abuso di ufficio, estinto per prescrizione, aveva escluso qualsivoglia danno, facendo applicazione delle categorie oggettive e soggettive di cui all'art. 323 c.p.. 

In particolare la Corte distrettuale aveva escluso la ricorrenza del dolo intenzionale tipico del delitto poc'anzi richiamato. 

Diversamente la Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice civile, cui la controversia è devoluta ex art. 622 c.p.p., debba fare esclusivo riferimento alle categorie di cui all'art. 2043 c.c. e quindi nel caso di specie al dolo generico.

All'uopo i Supremi Giudici hanno osservato che <<il giudizio civile di responsabilità, in quanto completamente affrancato dal giudizio penale che si è celebrato in parallelo e che non è in grado di interferire con il giudizio civile di responsabilità da fatto illecito, avviato in sede penale e traslato in sede civile, segue le regole sue proprie, diverse da quelle penali in tema di nesso di causalità, dell'elemento soggettivo e di valutazione dei danni da risarcire, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio >>, aggiungendo che <<ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato doloso e la legge penale non preveda espressamente la punibilità del fatto anche a titolo di colpa, in tali ipotesi, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., può essere fatto valere il (e il giudice può accogliere la domanda sulla base del) diverso elemento soggettivo della colpa in relazione all'art. 2043 c.c.", essendo esso "perfettamente fungibile con quello del dolo nell'illecito civile, a differenza che per i delitti (art. 42 c.p.)>>.

Sicchè in definitiva ben può dirsi che nell'ipotesi di rinvio ex art. 622 c.p.p. si assiste alla <<definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all'assetto del giudizio di rinvio la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia della Cassazione>>.



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