27 aprile 2021

Senza necessità la difesa non è "legittima"


Pubblichiamo una sentenza del Tribunale di Marsala (👉 la sentenza) in una vicenda complessa, con reciproche aggressioni tra le parti, che offre un'interessante lettura in materia di legittima difesa.

L’art. 52 del codice penale, rubricato ‘‘difesa legittima’’, introduce nel nostro ordinamento un’ipotesi tipizzata di causa di giustificazione (o scriminante), definibile come una circostanza in presenza della quale un fatto che altrimenti costituirebbe reato perde la sua connotazione di illiceità penale, determinando la non punibilità dell’imputato. 

Come è desumibile dal tenore letterale del primo comma della disposizione normativa in commento, gli elementi costitutivi della scriminante de qua risiedono nella:

i. sussistenza di una situazione offensiva, consistente, nello specifico, in un «pericolo attuale di una offesa ingiusta»; 

ii. necessità di difendere un diritto proprio o altrui dalla predetta situazione di pericolo;

iii. proporzionalità tra la difesa e l’offesa.

Perché possa invocarsi la causa di giustificazione di cui trattasi, dunque, occorre anzitutto una situazione di pericolo che possieda il requisito dell’attualità, non essendo contemplabile una legittima difesa ‘‘preventiva’’, a fronte cioè di un pericolo solo futuro ed eventuale.

In secondo luogo, è necessaria quella che la dottrina definisce come ‘‘inevitabilità altrimenti’’ della reazione difensiva, che va esclusa in radice allorquando l’aggredito abbia la possibilità di sottrarsi agevolmente alla situazione offensiva dandosi alla fuga (c.d. commodus discessus), sempre che tale condotta non lo esponga ad un maggior pericolo per sé o per altri.

E invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. L. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto» (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 25653/2008).

Infine, occorre che la reazione difensiva sia proporzionata rispetto alla situazione offensiva: secondo la tesi dottrinale e giurisprudenziale più accreditata, la valutazione di proporzionalità affidata al Giudice dev’essere svolta tenendo conto delle concrete peculiarità del caso di specie, sulla base di un giudizio ‘‘tutto considerato’’.

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