12 gennaio 2022

Il difensore non ha autonomo titolo ad agire avverso il diniego o la revoca del gratuito patrocinio.

Per la Corte di Cassazione, (Cass. civ., sez. II, ord. 21.12.2021, n. 40971, ordinanza al link) <<in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio>>.

Per converso <<il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante>>.


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