22 gennaio 2022

❌NOVITÀ❌ Un'altra incostituzionalità per l'art. 34 cpp: questa volta tocca al GIP che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di un'aggravante (C. Cost. n. 16/2022)


Appena  ieri ci eravamo occupati della pronuncia n. 7/2022 sull'art. 34 cod. proc. pen (link).

Oggi diamo notizia di un'ulteriore declaratoria di incostituzionalità  dell'art. 34 cod. proc. pen.,- la norma del codice di rito più censurata-, dal momento che la Consulta, con la sentenza n. 16/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.

Qui la sentenza n. 16/2022




Ultima pubblicazione

Circostanze - Concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale - Aumento della pena per l’aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

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