01 giugno 2022

Misure di prevenzione personali – Prescrizioni aggiuntive di cui all’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 – Divieto di frequentazione dello stadio e di avvicinamento a zone limitrofe – Luoghi aperti al pubblico – Legittimità – Condizioni.

 



La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione personali, ha affermato che, in presenza di un’effettiva e puntuale motivazione e a prescindere dalla disciplina specifica di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, il ricorso alle prescrizioni facoltative di cui all’art. 8, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, finalizzate a conformare la misura in modo personalizzato, consente di disporre legittimamente il divieto di frequentazione dello stadio e di avvicinamento a zone limitrofe durante lo svolgimento di manifestazioni sportive quali luoghi aperti al pubblico e non di pubblica riunione.

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