01 giugno 2022

Misure di prevenzione personali – Prescrizioni aggiuntive di cui all’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 – Divieto di frequentazione dello stadio e di avvicinamento a zone limitrofe – Luoghi aperti al pubblico – Legittimità – Condizioni.

 



La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione personali, ha affermato che, in presenza di un’effettiva e puntuale motivazione e a prescindere dalla disciplina specifica di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, il ricorso alle prescrizioni facoltative di cui all’art. 8, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, finalizzate a conformare la misura in modo personalizzato, consente di disporre legittimamente il divieto di frequentazione dello stadio e di avvicinamento a zone limitrofe durante lo svolgimento di manifestazioni sportive quali luoghi aperti al pubblico e non di pubblica riunione.

Ultima pubblicazione

Formalità querela ai fini della sua esistenza.

    Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente del...

I più letti di sempre