23 giugno 2022

Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all’imputato alloglotto – Restituzione nel termine per impugnare – Possibilità – Condizioni – Termini per impugnare – Decorrenza.






La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto, questi può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile.


Ultima pubblicazione

Lieve entità – Causa ostativa introdotta dal d.l. n. 23 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 2026 – Abitualità della condotta – Nozione – Distinzione dalla non occasionalità.

  Le Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di stupefacenti, la nozione di abitualità della condotta prevista dall’art. 73, comma 5,...

I più letti di sempre