04 ottobre 2022

Contrasti giurisprudenziali: termine per eccepire la nullità per omessa (o errata) trasmissione della requisitoria scritta


Nel caso scrutinato dalla Corte (Cass. V sez. sent. n. 34790 Anno 2022,  relatore E.M. Morosini)  (sentenza al link), il difensore del ricorrente lamentava che nel corso del giudizio di appello cartolare la requisitoria scritta del Procuratore Generale era stata rimessa ad una pec diversa dalla sua (più esattamente quella di un omonimo). 

A fronte di tale censura, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l'inammissibilità dell'impugnazione, ma i Giudici di legittimità hanno ritenuto che <<alla luce della ratio delle norme che governano la materia, si versi in una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.) che si è prodotta nella fase del "giudizio" di appello e che, pertanto, può essere sollevata tempestivamente con il ricorso per cassazione ex art. 180 cod. proc. pen.>>.

Con riferimento alla tempestività dell'eccezione, non dedotta con le conclusioni scritte rassegnate dalla difesa in sede di giudizio di appello, il collegio di legittimità ha ritenuto che l'eccezione fosse dedotta nei termini di legge, poiché <<non trova applicazione il disposto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.>>, non avendo la parte assistito all'atto nullo. 

Merita peraltro rilevarsi che la pronuncia della V sezione dissente apertamente da quella n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 resa dalla VI sezione, secondo cui, invece, la nullità de qua deve proporsi <<nella prima occasione utile offerta dal procedimento, secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p., comma 2>> e cioè in occasione della <<presentazione delle conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato, che ben possono essere rassegnate pur quando il Pubblico ministero ometta di formulare le proprie (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175): con la conseguenza che - a differenza di quanto ritenuto da Sez. 5, n. 20885 del 2021, cit. - l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva>>.

Il tema sullo sfondo del contrasto di giurisprudenza pare quello del significato da attribuire, nel processo cartolare, alla locuzione "quando la parte vi assiste", prevista dall'art. 182 c.p.p.. Se infatti per "assistenza" all'atto viziato non può che intendersi la presenza all'atto stesso, è senz'altro corretto il giudizio della V sezione. Lì dove invece dovesse ritenersi che nel processo cartolare la nozione di cui trattasi sia integrata anche dalla mera consapevolezza della mancata ricezione delle conclusioni scritte altrui, dovrebbe ritenersi fondato il diverso orientamento di legittimità.

Quale che sia la soluzione corretta, il contrasto prima riportato è frutto di una disciplina lacunosa del giudizio cartolare, introdotto dalla normativa emergenziale, cui la riforma c.d. Cartabia ha posto rimedio, eliminando direttamente la trasmissione della requisitoria del P.G. alla difesa (cfr. art. 598 bis). 

          


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