03 maggio 2023

Furto in abitazione? Non sussiste se c'è il consenso. La sentenza del Tribunale di Marsala , massimata dall'assegnista avv. Giancarlo Leineri

 


Un'interessante sentenza del tribunale di Marsala (al link).

Di seguito le massime estrapolate da tale sentenza dall'Avv. Giancarlo Leineri, assegnista presso l'Università degli Studi di Palermo, il quale collabora col Tribunale di Marsala nell'ambito dei progetti del P.N.N.R. in materia di modellazione e massimazione delle sentenze di merito: 

  1. Non integra il reato di furto in abitazione ex art. 624 bis c.p. la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il suo consenso (fattispecie in cui l’imputato aveva avuto accesso all’abitazione della vittima per effettuare dei lavori di manutenzione domestica su chiamata della vittima medesima) 

  2. Integra l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 la circostanza per la quale l’imputato abbia commesso il delitto di furto abusando del rapporto di prestazione d’opera instaurato con la vittima (nel caso di specie si trattava una prestazione, non collegata o giustificata da rapporti di amicizia, né meramente occasionale, che comportava l’obbligo di un facere gravante sull’imputato e consistente nella riparazione dell’impianto idraulico dell’abitazione della vittima). 

  3. In tema di risarcimento del danno, anche il pregiudizio morale deve essere provato in giudizio, ma nell’ipotesi in cui il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l’onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi, atteso che, in base all’id quod plerumque accidit, le aggressioni fisiche o morali determinano un turbamento più o meno intenso (nel caso di specie, il giudice ha avuto riguardo alle modalità della condotta, caratterizzata dall’abuso di prestazioni d’opera, alle conseguenze psicofisiche della persona offesa, all’età avanzata della vittima. all’entità del danno cagionato benché non economicamente valutabile con precisione, al contesto in cui si è verificata la condotta delittuosa)

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