La Corte di Cassazione, pur ritenendo abnorme il provvedimento con cui il giudice, dopo aver ammesso il rito abbreviato, pronunciava sentenza di patteggiamento, ha statuito che il ricorso che deduce il citato vizio è inammissibile in quanto difetta l'interesse della parte.
La pronuncia manifesta un comprendersi ad opera della Corte sempre meno come organo di legittimità e sempre più come giudice del caso concreto (sentenza al link).