Per la Corte di cassazione, nel caso in cui si lamenti l'inutilizzabilità delle captazioni per violazione dell'art. 103 commi 5 e 7 cod. proc. pen., il ricorrente è tenuto ad indicare la rilevanza del dato probatorio (prova di resistenza). In ogni caso, posto che il divieto captativo attiene alla tutela delle garanzie difensive in quanto tali, le conversazioni e comunicazioni inutilizzabili non possono che essere individuate ex post. (sentenza al link)
Tuttavia, la lettura dell'art. 103 c.p.p. che emerge dal principio appena riportato non persuade. Infatti, la violazione del diritto alla riservatezza del rapporto assistito difensore è una violazione del diritto di difesa e quindi dei canoni del giusto processo. Una tale lesione non può essere rilevante nella misura in cui superi una qualche prova di resistenza.