CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALIINFORMAZIONE PROVVISORIA
Questione controversa:Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione.Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e deidifensori, deila dichiarazione oelezione di domicilio aifini della notificazione del decreto dicitazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nelsenso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.
Soluzione adottata:
La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.La previsione ai sensi dell'art, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire I'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.Riferimenti normativi:Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; legge 9 agosto 2024, n. 114.