La Quinta Sezione penale ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui non è escluso che la Corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove ed è limitata al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie.