Per la prima sezione della Corte, il giudice dell'esecuzione non può riconoscere il beneficio della sospensione della pena, a seguito di rideterminazione della stessa, ai sensi dell'art. 442, comma 2 bis, e 676, comma 3 bis, difettando al riguardo una esplicita previsione di legge. Nè, ad avviso della Corte, al giudice de quo è concesso un generale potere di rivisitazione del punto inerente alla concessione del beneficio della sospensione.
Con riguardo ad altro aspetto, la Corte ha rilevato che <<l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01)>>. (sentenza al link)
Tuttavia proprio su questo aspetto si sottolinea che recentemente, (Sez. 1 Num. 15867 Anno 2024), per come segnalato, la medesima prima sezione era addivenuta alla soluzione opposta (nostro post al link).