
Riconoscimento della sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia – Necessario riferimento alle sole categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI – Sussistenza – Verifica dell’eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato dell’Autorità richiedente – Possibilità – Sussistenza – Fattispecie
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale,
n. 10395/2025 al link, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che la Corte di appello, nel riconoscere la sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, deve far riferimento solo alle categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI, indipendentemente dalla doppia punibilità del reato per cui è richiesto il riconoscimento, come previsto dall’art. 11 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha dato attuazione all’indicata decisione quadro, essendole, purtuttavia, consentita la verifica dell’eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato emesso dall’Autorità richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non rientrassero nella categoria di reato del “traffico illecito di stupefacenti”, fatta propria dalla decisione quadro 2008/909/GAI, le condotte tenute dagli autori al solo fine del consumo personale di droga).
Approfondimento
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, riguarda il ricorso presentato contro la decisione della Corte di Appello di Catanzaro di riconoscere ed eseguire in Italia due sentenze di condanna emesse dalle autorità giudiziarie tedesche. Le sentenze condannavano l'interessato a 1736 giorni di reclusione per reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Punti chiave della sentenza:
Ricorso per Cassazione: Il difensore dell'interessato ha presentato ricorso, sostenendo che la Corte di Appello ha erroneamente riconosciuto le sentenze tedesche, applicando la decisione quadro 2002/584/GAI, che riguarda il "traffico di stupefacenti", mentre i reati contestati riguardavano l'acquisto di stupefacenti per uso personale, esclusi dalla nozione di traffico illecito.
Decisione Quadro 2008/909/GAI: La Corte di Cassazione ha esaminato il quadro giuridico della decisione quadro 2008/909/GAI, che regola il riconoscimento reciproco delle sentenze penali nell'UE, escludendo il controllo della doppia incriminabilità per alcuni reati, tra cui il "traffico illecito di stupefacenti". Tuttavia, la detenzione per uso personale non rientra in questa categoria.
Errore Manifesto: La Corte ha stabilito che l'autorità giudiziaria italiana può verificare se lo Stato di emissione (in questo caso la Germania) abbia commesso un errore manifesto nel classificare il reato di detenzione per uso personale come "traffico illecito di stupefacenti". La Corte ha ritenuto che la detenzione per uso personale non rientri nella nozione di traffico illecito, come definito dalla decisione quadro 2004/757/GAI.
Armonizzazione Europea: La Corte ha sottolineato che l'Unione Europea ha armonizzato solo minimamente le norme relative al traffico illecito di stupefacenti, escludendo esplicitamente le condotte finalizzate al consumo personale. Pertanto, le sentenze tedesche non possono essere riconosciute per i reati di detenzione per uso personale.
Annullamento e Rinvio: La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e ha rinviato il caso a un'altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio. La Corte di Appello dovrà procedere al riconoscimento parziale delle sentenze, escludendo i reati di detenzione per uso personale, e informare le autorità tedesche per un eventuale ritiro del certificato di esecuzione.
Conclusione: La sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che le condanne per detenzione di stupefacenti per uso personale non possono essere riconosciute ed eseguite in Italia in base alla decisione quadro 2008/909/GAI, poiché non rientrano nella nozione di "traffico illecito di stupefacenti". La Corte ha quindi annullato la decisione della Corte di Appello e rinviato il caso per un nuovo giudizio.