La Terza Sezione penale, in tema di finanze e tributi, ha affermato che integra il fumus del delitto di dichiarazione infedele l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei proventi conseguiti tramite l’accredito di criptovalute, derivanti dalla cessione di opere d’arte o dell’ingegno digitali, incorporate in un non fungible token, nel caso in cui il valore normale dei menzionati proventi, convertiti in valuta corrente, superi le soglie di punibilità previste dal disposto di cui all’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, costituendo l’ammontare di tale accredito reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.