29 aprile 2025

L'impugnazione avverso il rigetto del concordato sui motivi di appello: decideranno le sezioni unite




Anticipiamo che pende alle sezione unite, e sarà decisa all'udienza del 10 luglio prossimo, la seguente questione:

Se avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello.



Approfondimento

La difesa ha proposto un concordato ex art. 599-bis c.p.p. in appello, chiedendo una riduzione della pena, ma la Corte d’Appello ha respinto l’istanza ritenendo la pena proposta "non congrua".

Punti chiave del ricorso in Cassazione:

  1. Impugnabilità del rigetto del concordato: La difesa contesta la decisione di rigetto, sostenendo che:

    • La Corte d’Appello avrebbe dovuto comunicare preventivamente le ragioni del diniego per consentire una rimodulazione dell’accordo.

    • Il rigetto priva l’imputato di un trattamento sanzionatorio favorevole, ledendo il diritto di difesa.

  2. Contrasto giurisprudenziale:

    • Primo orientamento (favorevole all’impugnabilità): Il rigetto del concordato è ricorribile in Cassazione, poiché incide sul diritto di difesa e sul beneficio premiale dell’istituto (es. Sez. II, III, VI della Cassazione).

    • Secondo orientamento (contrario all’impugnabilità): L’imputato non ha interesse a impugnare, poiché il processo riprende in forma ordinaria, consentendogli di difendersi su tutti i motivi (es. Sez. I, II, IV, VI della Cassazione).

Decisione della Corte di Cassazione:
Rilevata la sussistenza di un contrasto interpretativo, la Seconda Sezione Penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per chiarire se l’ordinanza di rigetto del concordato in appello sia impugnabile unitamente alla sentenza definitiva.

Termini della questione alle Sezioni Unite:
«Se avverso l’ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio».


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