28 aprile 2025

Procedimento per delitti contro la pubblica amministrazione indicati all’art. 317-bis cod. pen. – Accordo subordinato, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all’esenzione dalle pene accessorie – Possibilità per il giudice di considerare non apposta la condizione – Esclusione – Conseguenze.


 


La Sesta Sezione penale, in tema di patteggiamento, ha affermato che, nel caso in cui si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all’art. 317-bis cod. pen. e la pena detentiva concordata non ecceda i due anni di reclusione, il giudice, ove la richiesta sia stata subordinata, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all’esenzione dalle pene accessorie, non può considerare la condizione non apposta e ratificare l’accordo nella parte residua, infliggendo, ex officio, dette pene, ma è tenuto a rigettare la pattuizione nella sua interezza.

La sentenza Cass. Pen., sez. VI n. 12309/2025 al link

Ultima pubblicazione

Circostanze - Concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale - Aumento della pena per l’aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

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