05 novembre 2025

Vi sono limiti al potere di integrazione officiosa del 441 comma 5 c.p.p.?

 

La Corte di cassazione è stata adita con un ricorso a mezzo del quale, la difesa lamentava che l'integrazione probatoria, disposta in sede di giudizio abbreviato, <<avrebbe violato il divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (come affermato, ad esempio, da Sez. 3, n. 33939 del 16/06/2010, Anzaldo, Rv. 248229)>>. Infatti- ad avviso del ricorrente- il giudice <<avrebbe ricercato un nuovo impianto accusatorio del tutto avulso dallo stato degli atti>>, così sostituendosi al pubblico ministero <<nella ricerca di elementi di prova idonei a verificare (e non già a confermare) se l'imputata abbia commesso il reato contestato>>. Sulla scorta di tali preemesse i difensori allegavano l'inutilizzabilità delle prove assunte nel corso dell'integrazione probatoria. 

 La Corte, pur ritenendo infondata la doglianza, ha <<escluso che il giudice possa seguire un autonomo percorso di indagine su elementi di fatto non esplorati dalle parti e risultanti già dagli atti>>, all' uopo, richiamando Sez. 5, n. 15124 del 19/3/2002, Ranieri, Rv. 221322.

Tuttavia i giudici di legittimità hanno ribadito che:

- il ricorso del giudice dell'abbreviato ai poteri istruttori di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., richiede non la totale assenza di informazione probatoria, al cui cospetto nessuna integrazione sarebbe ammissibile, ma esclusivamente l'incompletezza di essa e che le lacune debbano essere colmate per l'acquisizione non di un qualsiasi elemento, ma solo di quelli necessari per decidere (si vedano, tra molte: Sez. 3, n. 20237 del 7/2/2014, Casalati, Rv. 259644; Sez. 3, n. 12842 del 16/1/2013, Gambarini, Rv. 255109; Sez. 5, n. 36335 del 30/4/2012, R., Rv. 254027);

- l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dadivieto lla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria; conf. Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, Giorgi, Rv. 264407) (sentenza al link)

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