23 settembre 2026

La requisitoria scritta non deve essere comunicata, a cura della cancelleria, alle altre parti. Una riforma mal congegnata.

 

La Corte ha rammentato che la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sostituito, a far data dal 01/07/2024, da quello previsto dalla riforma c.d. “Cartabia”, che non prevede alcun obbligo in tale senso.  

A sostegno di tale conclusione, i giudici di legittimità hanno affermato che:   

<<la novella non prevede più la comunicazione “immediata” della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, né per il procedimento di appello (art. 598 bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.). Invero, la nuova disciplina prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello). Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti. La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dalla normalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pandemico erano fortemente limitati. Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01)>>.(sentenza al link).

Si tratta di un aspetto della riforma mal congegnato. Se lo spirito della novella è quello di avviare un processo telematico, perchè mai obbligare gli avvocati a depositare telematicamente i loro atti e poi costringerli ad accedere in cancelleria per verificare il deposito di quelli altrui ed estrarne copia ? Questione amplificata, rispetto agli avvocati che non esercitano a Roma, rispetto ai procedimenti in Cassazione. 

Si ha spesso la sensazione che le riforme e la loro attuazione siano estranei al punto di vista degli avvocati.    

 

Ultima pubblicazione

La requisitoria scritta non deve essere comunicata, a cura della cancelleria, alle altre parti. Una riforma mal congegnata.

  La Corte ha rammentato che la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sost...

I più letti di sempre