La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l'insussistenza di condizioni di pericolo né l'assenza di timore della vittima per la propria incolumità.
