La Corte di cassazione ha rammentato che «in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis dl. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601 - 01)>> (sentenza al link)
28 marzo 2025
L'errore giudiziario: un'assurdità retorica? - Luigi Pasini
In tempi di contrapposizione sul tema della c.d. "separazione delle carriere", facciamo ricorso alla cultura e alla capacità introspettiva di Luigi Pasini, recuperando un suo scritto "storico" (documento al link).
L'autore del testo "L'errore giudiziario: un'assurdità retorica?" è il compianto avvocato Luigi Pasini, che ha presentato questa relazione al convegno tenutosi ad Erice nel 1997 presso il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.
Pasini era un avvocato penalista di grande esperienza e cultura, che ha dedicato la sua vita professionale alla difesa dei diritti dei più deboli. La sua relazione all'Ettore Majorana è un esempio della sua profonda riflessione sul tema dell'errore giudiziario, un problema che lo ha sempre appassionato e che ha affrontato con grande coraggio e lucidità.
Il suo contributo al dibattito sull'errore giudiziario è stato di fondamentale importanza, e il suo testo rimane ancora oggi una lettura preziosa per chiunque voglia approfondire questo tema.
L'autore riflette sul concetto di errore giudiziario, partendo dalla narrazione di due storie di persone condannate ingiustamente.
La prima persona ingiustamente condannata finisce per credere egli stesso alla fine alla propria colpevolezza, quasi a voler trovare una giustificazione alla pena subita. La seconda persona ingiustamente condannata, invece, continua a lottare per dimostrare la propria innocenza.
L'autore si chiede come mai, di fronte all'errore giudiziario, in un caso si reagisca in un modo, e nell'altro in un altro opposto. La risposta che si dà è che nella prima vicenda la sentenza è sbagliata ma giusta, mentre nella seconda è sbagliata e ingiusta.
L'essere umano, infatti, comprende e si ribella all'ingiustizia, ma non comprende e non si ribella all'errore. L'errore giudiziario è tale perché il giudice, pur seguendo le regole, giunge a una conclusione errata. In altre parole, giusto ed esatto non coincidono.
Il processo non è il luogo in cui si accerta la verità, ma il luogo in cui l'accusatore e l'accusato cercano di persuadere i giudici della bontà delle proprie ragioni. L'arte che si esercita nei tribunali è quella della retorica, che non si basa sulla verità, ma sulla verosimiglianza.
Il giudice può essere tratto in errore dalla bravura dei retori. Per evitare l'errore giudiziario, si sono tentate diverse strade: eliminare i giudici e affidare il giudizio a un'entità superiore, eliminare la retorica e usare la confessione come unica prova. Ma queste soluzioni portano alla perdita della libertà. L'unica strada percorribile è quella di migliorare il processo, rendendolo il più possibile impermeabile all'errore.
Qui il testo completo della relazione.
In foto, il compianto avvocato Luigi Pasini
27 marzo 2025
DEPOSITO TELEMATICO: PROBLEMI INTERPRETATIVI ED ECCEZIONI DIFENSIVE DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206 a cura dell’Avv. Mattia Serpotta
Abstract:
Il documento in esame offre una panoramica dettagliata sulle nuove normative riguardanti il deposito telematico nel processo penale, introdotte dal D.M. 27.12.2024 n. 206. L'autore esplora le problematiche interpretative e le eccezioni difensive emerse a seguito di queste modifiche, con un focus particolare sull'obbligatorietà del deposito telematico per determinati atti e uffici giudiziari. Viene analizzata la distinzione tra deposito telematico obbligatorio e non obbligatorio, le eccezioni alla regola generale, e le questioni interpretative relative al malfunzionamento del portale e al deposito in udienza. L'obiettivo è fornire una guida chiara per gli avvocati, aiutandoli a navigare le complessità del nuovo sistema e a evitare possibili sanzioni o eccezioni.
Sintesi del Documento:
Il documento si apre con una disamina delle difficoltà incontrate dall'avvocatura nella transizione al deposito telematico obbligatorio, evidenziando la mancanza di un adeguato periodo di sperimentazione e le conseguenti problematiche per i difensori, specialmente quelli meno avvezzi all'uso degli strumenti informatici.
Viene poi esaminato il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione al D.M. 206 del 2024, che ha modificato il precedente D.M. 217 del 2023 in attuazione della Riforma Cartabia. L'autore spiega come queste normative abbiano progressivamente introdotto l'obbligatorietà del deposito telematico, demandando a decreti ministeriali la selezione degli atti soggetti a tale regime.
Successivamente, il documento si concentra sulla definizione di "modalità telematica" e sull'identificazione del portale dei depositi telematici come unico mezzo di trasmissione e deposito degli atti del procedimento penale. Viene chiarita la distinzione tra deposito telematico (portale) obbligatorio, non obbligatorio, e i casi in cui il deposito telematico non è consentito.
L'autore analizza in dettaglio le ipotesi di deposito telematico obbligatorio, identificando gli uffici giudiziari e gli atti per cui è previsto l'uso esclusivo del portale. Vengono inoltre esaminate le eccezioni a tale regola generale, come i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, per i quali è consentito l'uso alternativo del portale, della PEC o della modalità cartacea.
Il documento affronta poi le questioni interpretative relative al deposito in udienza, al perfezionamento del deposito, e al deposito della nomina e degli atti successivi in fase di indagine. Viene discussa anche la problematica del malfunzionamento del portale e le possibili soluzioni in tali casi.
Infine, l'autore esamina la questione dell'autentica con firma digitale, fornendo un'analisi delle recenti sentenze della Cassazione in materia.
In conclusione, il documento offre una guida esaustiva e approfondita sulle nuove normative in materia di deposito telematico nel processo penale, fornendo al contempo utili indicazioni pratiche per gli avvocati.
In foto l'avv. Mattia Serpotta
26 marzo 2025
❌ ❌ REMEMBER: Il 31.03 si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌
Il 31.03 cessa, per quanto attiene ai riti speciali menzionati nel comma 4 dell'art. 1 del medesimo D.M., la possibilità di depositare, presso le autorità menzionante nel comma 1 del DM 27.12.2024, n. 206, atti, documenti, richieste e memorie con modalità NON telematiche.
Si riporta il comma 4 del decreto.
Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I (giudizio abbreviato n.d.e.), III (giudizio direttissimo n.d.e.) e IV (giudzio immediato n.d.e.) del codice di procedura penale.
Si riporta anche il comma 1 del provvedimento al fine di rammentare gli uffici interessati
Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari
del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
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