25 febbraio 2022

Permesso premio anche per il detenuto non collaborante purché vi sia prova della recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata

 


La Prima sezione penale ha affermato che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1 ord. pen., dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultino pertinenti rispetto ai temi di prova, rappresentati dalla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dall'assenza del pericolo di un ripristino dei medesimi e siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge.

Ultima pubblicazione

Per la V sezione la riforma Cartabia ha limitato il potere di appello anche della parte civile.

Il Tribunale di Lodi dichiarava inammissibile l'appello della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento per il delitto di dif...

I più letti di sempre