La Prima sezione penale ha affermato che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1 ord. pen., dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultino pertinenti rispetto ai temi di prova, rappresentati dalla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dall'assenza del pericolo di un ripristino dei medesimi e siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge.