08 aprile 2022

La Cassazione risolve le insufficienze della legislazione pandemica a sfavore della difesa- di Daniele Livreri


Ormai oltre un anno fa avevamo dato conto dei rilievi dell'Osservatorio distrettuale palermitano sulla giustizia penale riguardo al c.d. appello cartolare (post al link).

Il testo licenziato dal gruppo di lavoro distrettuale, tra gli altri rilievi, annotava le lacune della disciplina di cui alla L. 18.12.2020 n. 176, in tema di conclusioni delle parti.

Ex multis l'Osservatorio rilevava che <<resta problematico cogliere quali siano le conseguenze del silenzio della parte pubblica o della violazione del termine assegnatole per rimettere le sue conclusioni>>.  


Il Legislatore non ha mai posto rimedio alle predette lacune, così delegandone la risoluzione alla giurisprudenza


In un primo intervento la Corte regolatrice ha considerato che <<la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni, prevista dal D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 art 23 bis, comma 2, convertito in L. 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.  comma 1, lett. B), ma non anche la nullità prevista alla lett. c) del medesimo articolo, che riguarda l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, perché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni>> (Cassazione penale sez. VI - 25/05/2021, n. 26459 sentenza al link). 


Dal superiore principio, la Corte ha tratto la conseguenza che la difesa non può dolersi della mancata presentazione delle conclusioni della Procura generale. Infatti <<trattandosi di una nullità che consegue alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, trova applicazione l'art. 182 c.p.p. comma 1, che non consente di eccepirle a chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata">>. 


Diverso sarebbe il caso, ad avviso dei Giudici nomofilattici, in cui difettasse radicalmente l'avviso alla parte pubblica dell'udienza, poiché in tale circostanza <<sarebbe stato compromesso, infatti, l'interesse della difesa al regolare svolgimento dell'udienza attraverso la partecipazione del pubblico ministero, la cui posizione in linea teorica avrebbe potuto essere anche adesiva e non di contrapposizione rispetto alle richieste della difesa>>.


Tuttavia è difficile cogliere, con riguardo al prospettato interesse difensivo, una reale differenza tra le due fattispecie. Se infatti la difesa può addurre un interesse alla partecipazione del PM all'udienza, poiché costui potrebbe aderire (anche in parte) alla prospettazione difensiva, tale interesse vale anche nel rito cartolare in cui la parte pubblica partecipa attraverso conclusioni scritte, peraltro essendovi obbligato.


In ogni caso, la nullità de qua non potrebbe essere eccepita per la prima volta coi motivi di ricorso, ma andrebbe eccepita con le conclusioni difensive. 


Il tema del mancato rispetto dei termini di deposito o comunicazione alle parti private delle conclusioni della parte pubblica è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte (Cassazione penale sez. V - dep. 20 gennaio 2022, n. 2448).


Nondimeno, posto il richiamo operato dalla sentenza de qua ad alcuni principi posti da precedenti arresti di legittimità in tema di procedimento emergenziale innanzi alla Corte di cassazione, è d'uopo riprendere le mosse da tale giurisprudenza.      

Con la sentenza n. 6207 del 17/11/2020, la V sezione della Corte ha osservato che la trasmissione NON immediata ad opera della cancelleria alle parti private della requisitoria del procuratore generale NON legittima il differimento dell'udienza pur richiesto dalla difesa


Infatti per la Corte il legislatore si è <<preoccupato solo del fatto che sia la parte civile che l'imputato concludano dopo avere conosciuto la requisitoria del Procuratore Generale, non condizionando affatto lo svolgimento del processo alla comunicazione tempestiva di tale requisitoria>>(cfr. sentenza n. 6207 del 17/11/2020 cit.).

Pertanto, ad avviso della Corte, <<in mancanza di una previsione espressa di perentorietà dei suindicati termini e della correlata sanzione di nullità, solo la circostanza che le parti non siano state messe in condizioni di concludere può rilevare perché ricorra una delle nullità previste dall' art. 178 c.p.p. , comma 1, lett. b) e c)>>.

Applicando i superiori principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che <<sia la parte civile che l'imputato hanno potuto esercitare il diritto di difesa, essendo stata loro comunicata la requisitoria del Procuratore Generale in tempo utile per la formulazione delle loro rispettive conclusioni nel termine di giorni cinque prima dell'udienza>>.

Tali considerazioni sono state sinteticamente riprese da Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Simbari, Rv. 281694.

Come si diceva la Corte, con più recente arresto, ha esteso i superiori assunti alla disciplina che regola l'appello cartolare. 

Tuttavia nel caso di specie è stata riconosciuta la invocata nullità, poichè la requisitoria scritta era pervenuta allorquando l'udienza era in corso e quindi, per come attestato dal cancelliere, non era stata rimessa alle parti private. Tuttavia la sentenza dei Giudici distrettuali ha tenuto conto delle conclusioni inviate dal Procuratore generale a udienza in corso e sconosciute alla difesa. 

In tal caso i Giudici regolatori hanno ravvisato una lesione del diritto al contraddittorio. 

Con sentenza depositata il 29.03.2022, la quinta sezione è tornata sul tema, ribadendo l'assenza di ogni lesione alle prerogative difensive per la tardiva trasmissione alle difesa, rispetto al termine di 10 giorni assicurato dalla legge, delle conclusioni scritte del PG. Nel caso di specie la difesa lamentava <<la tardiva comunicazione ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 delle conclusioni scritte del Procuratore generale, pervenute al difensore solo il 24 novembre 2020 in vista dell'udienza del giudizio d'appello fissata per il successivo 2 dicembre>>. Tuttavia i Giudici nomofilattici hanno osservato che <<il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (poi trasfuso nell'art. 23-bis della I. 18 dicembre 2020, n. 176) per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez. 3, Sentenza n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373). Conseguentemente, come pure già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la non tempestiva comunicazione delle medesime conclusioni al difensore dell'imputato non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, c) c.p.p., salvo che il ritardo non abbia impedito allo stesso di presentare tempestivamente (ossia cinque giorni prima della data fissata per l'udienza) le proprie conclusioni (Sez. 5, Sentenza n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694)>>. Ciò posto, nella sentenza si osserva che <<nel caso di specie la comunicazione delle conclusioni formulate dal pubblico ministero è avvenuta il 24 novembre 2020 e dunque ben prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni ovvero di memorie - che peraltro il difensore ha tempestivamente presentato - dovendosi pertanto escludere che in concreto vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa>> (Cass. Sez. 5 Num. 11562 ud. 22.02.2022- dep. 29.03.2022, sentenza al link).

Il giudizio cartolare, con la riforma c.d. Cartabia, assurgerà a canone di trattazione delle impugnazioni, ma si spera che il Legislatore delegato ponga delle regole cogenti per il suo svolgimento. In ogni caso si ha la sensazione che nelle pieghe della legislazione gli orientamenti giurisprudenziali finiscano per sminuire il ruolo difensivo

Per quanto deficitaria, la normativa pandemica assegna comunque, grazie al meccanismo dell'invio immediato alla difesa delle conclusioni del requirente, un termine preciso per il diritto di replica: 10 giorni. Tale termine attiene all'evidenza al diritto di intervento dell'imputato

A tale meccanismo la Corte ha sostituito la sufficienza della mera conoscenza della requisitoria entro il termine ultimo per la difesa prospettare le sue conclusioni. In quest'ottica il tempo accordato all'imputato per le controdeduzioni viene rimesso alla mercé della controparte o subordinato alle esigenze delle cancellerie.   

La difesa che riceverà le conclusioni del P.G. a cinque giorni dall'udienza  sarà ritenuta nelle condizioni di concludere ? Se le conclusioni saranno rimesse nel pomeriggio antecedente alla scadenza del termine previsto per la difesa, che valutazione dovrà operarsi ? La risposta a tali quesiti dipenderà dalla consistenza delle argomentazioni della parte pubblica ? Se la difesa dovesse violare il termine assegnatole per rimettere le sue conclusioni, la Corte di appello dovrà tener conto dello scritto difensivo , oppure si invocherà "la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate", per come già avvenuto in tema di memorie innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione penale Sez. 2, ud. 21/03/2019, dep. 18/07/2019, n.32033)   

Peraltro l'approccio giurisprudenziale maturato riguardo alla disciplina pandemica appare distonico proprio da quello inerente i termini per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio e in udienza pubblica. Infatti la giurisprudenza di legittimità in tal caso ha trasformato il termine di cui all'art. 611 c.p.p. di fatto in un termine perentorio, applicandolo analogicamente ai procedimenti in pubblica udienza. A ciò si è invocato  il principio della pienezza ed effettività del contraddittorio, cui si ispira il vigente codice di rito (cfr. Cassazione penale Sez. 2, ud. 21/03/2019, dep. 18/07/2019, n.32033; Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro; Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935). 

Alla fine non sarebbe più equo riconoscere che la legge accorda un termine alla difesa di 5 giorni per ponderare le conclusioni della parte pubblica e se del caso replicarvi e che, nel caso in cui tale termine fosse leso, il Giudice distrettuale dovrà differire l'udienza per sanare la lesione delle prerogative difensive ?             

    


 

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