01 settembre 2022

Sussiste il difetto di legittimazione se il ricorso è sottoscritto dal legale per autentica


Con l'ordinanza n. 29607 del 2022 (ordinanza al link), la seconda sezione penale ha ritenuto che la firma per autentica apposta dal difensore non è idonea a rendere rituale il ricorso per cassazione proveniente da soggetto non legittimato alla sua proposizione (nel caso di specie gli imputati), sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile nelle forme di cui all'art. 610 V co bis c.p.p. 

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