12 dicembre 2022

Ai fini dell'obbligo di astensione non basta la mera ricorrenza di rapporti con una parte

Per la Corte di cassazione <<la nozione di "interesse" contenuta all'art. 36, lett.a), c.p.p., si presta ad un'interpretazione in senso estensivo, tale da farvi rientrare non solo l'interesse prettamente patrimoniale, ma anche l'interesse non patrimoniale che, tuttavia, deve essere specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo assumere rilievo anche un generico interesse ideologico solo indirettamente collegato all'oggetto del procedimento, la cui affermazione è intrinsecamente insuscettibile di tradursi in un vantaggio personale>>.

Con specifico riferimento al caso di specie, in cui si lamentava l'iscrizione di alcuni componenti il collegio territoriale all'ANM, parte del giudizio, si è rilevato che <<qualora si deduca che l'imparzialità sia venuta meno in considerazione dei legami (che possono essere di vario tipo) tra il giudice ad una delle parti in causa, non è sufficiente accertarne l'esistenza per superare la presunzione di imparzialità, dovendosi verificare in concreto se la natura e il grado del legame in questione sia tale da dimostrare il venir meno della terzietà (Corte Edu Pulla c. Regno Unito, p. 38)...., ne consegue che l'imparzialità dei giudici iscritti all'ANM non può essere esclusa sulla base del mero riscontro del dato formale costituito dall'adesione all'associazione, dovendosi vagliare se in concreto, sulla base delle dimensioni dell'associazione, delle funzioni svolte, dell'eventuale incidenza sull'attività degli iscritti, sull'esistenza di vantaggi rilevanti derivanti dall'iscrizione, si possa determinare un effettivo vulnus rispetto al principio di terzietà>>.(sentenza al link)

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