12 marzo 2024

Sezioni Unite Informazione provvisoria: sussiste continuità normativa tra il delitto di millantato credito e quello di traffico di influenze?

 




Questione controversa:

Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019.

Soluzione adottata:

negativa.





Ultima pubblicazione

Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Rapporti con la cd. “revisione europea” – Indicazione

  La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni straordinarie, ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 628-bis cod. ...

I più letti di sempre