06 febbraio 2026

Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici – Proporzionalità della misura – Delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere – Indicazione di un termine per l’estrazione e l’analisi dei dati – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 




Dopo la sentenza Fondazione Open (link1 e link2), la cassazione torna sul tema del sequestro di materiale informatica.

L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. VI n. 543/2026 al link

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