Avevamo già dato notizia della pendenza della questuione (Inosservanza delle regole di assegnazione ai giudici onorari in ambito penale: sanzione processuale o inosservanza di criteri organizzativi? La parola alle Sezioni Unite
Diamo ora notizia della decisione delle sezioni unite: informazione provvisoria.
Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 20697/2025 ud. 28/05/2026
(1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;
(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.
Ricorrente: Bellomonte S.
Relatore: A. Guardiano
Data udienza: 28 maggio 2026
Riferimenti normativi: Cost., artt. 25 e 102; Cod. proc. pen., artt. 33, 178, 179,185, 407, 550; R.D. 30 gennaio 1941, n.12, art. 43-bis; d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11.
Ordinanza di rimessione: 6495/2026
Decisione
(1) La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice.
(2) Non rilevante.
