Il Ministero della Giustizia ha comunicato che <<il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva e all’unanimità i decreti legislativi sulla riforma della giustizia civile, penale e ufficio per il processo>>. comunicato al link
Il Ministero della Giustizia ha comunicato che <<il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva e all’unanimità i decreti legislativi sulla riforma della giustizia civile, penale e ufficio per il processo>>. comunicato al link
Soltanto ieri avevamo dato conto di un approccio antiformalistico
della Suprema Corte che aveva annullato con rinvio una declaratoria resa dal
Tribunale della libertà di Bologna, a fronte di una istanza di riesame
inoltrata a mezzo pec e contenente sia la firma autografa che digitale del
difensore (sez. I n. 32221 ud. 01.07.2022 dep. 01.09.2022 C. Russo).
Tuttavia registriamo
che appena pochi giorni dopo la decisione prima menzionata, altra sezione della
Corte (sez. IV n. 32917 ud. 15.07.22 dep. 07.09.22, rel. D. Dawan), a
fronte di un'ulteriore declaratoria di inammissibilità resa sempre dal
Tribunale del riesame di Bologna, ha adottato la soluzione opposta, avvallando
la statuizione di merito prescelta dai giudici emiliani e dichiarando
inammissibile il ricorso (sentenza
al link).
I Giudici
della quarta sezione addivengono alla loro pronuncia muovendo da un punto di
vista diverso, più "informatico", rispetto a quello adottato dai loro
colleghi della prima sezione. Se infatti quest'ultimi avevano correttamente
rilevato che l'unica causa di inammissibilità, esplicitamente prevista, dell'impugnazione
trasmessa telematicamente è il difetto di sottoscrizione digitale, non essendo
prevista alcuna sanzione processuale per il caso di scansione dell'atto prima
dell'apposizione della predetta, i consiglieri della quarta sezione rilevano un’
inammissibilità "tecnica" del riesame stampato, firmato con
sottoscrizione autografa, scansionato e poi sottoscritto digitalmente. Infatti,
si è considerato che <<nel caso della scansione di
immagini... il file che ne risulta non contiene il "testo" del
documento, ma solo una sua "riproduzione" (o meglio
"rappresentazione") grafica. Le superiori considerazioni
rendono dunque conto dell'inammissibilità in sé e per sé
dell'atto di appello. L'inammissibilità, invero, è presidio
giuridico della necessaria funzionalizzazione "tecnica" dell'atto ad
un procedimento interamente telematico (tra l'altro liberamente scelto, al
posto del tradizionale, da chi tale atto redige e deposita). Ciò detto, l'originale
dell'atto d'appello - ossia l'unico atto materialmente
redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato - non è
mai pervenuto in quanto tale (nonostante la sua natura
di atto del procedimento) nella sfera del destinatario, atteso
che la Cancelleria - che l'ha ricevuto viepiù senza attestazione di conformità
- non l'avrebbe ricevuto come originale neppure qualora detta attestazione vi
fosse stata: l'originale, infatti, è sempre rimasto a mani di chi l'ha
trasmesso, senza dunque essere mai giuridicamente uscito dalla sua sfera di
dominio>>.
Quanto
fin qui rappresentato si presta a diverse valutazioni.
Anzitutto,
per ciò che attiene ai principi di diritto espressi dalle due pronunce, per
quanto entrambe ben motivate, l'approccio della sentenza resa dalla prima
sezione appare più persuasivo avuto riguardo a più profili.
In primo
luogo l'atto sottoscritto dal difensore sia con firma autografa che digitale e
rimesso a mezzo pec registrata e a lui intestata è senza ombra di dubbio
proveniente dal legale. Pertanto porre l'accento sulla circostanza che dal
punto di vista informatico l'impugnazione sopra descritta sia non un originale,
ma una rappresentazione grafica del testo originale appare un formalismo
tecnico, verosimilmente non conforme alla CEDU, per come addotto invano dal
difensore ricorrente. In tal senso su questo blog, con lodevole lungimiranza,
Marco Siragusa, all'indomani dell'entrata in vigore delle norme che
disciplinavano le impugnazioni a mezzo pec, aveva espresso timori in ordine a
derive formalistiche (post
al link)
Inoltre, la
bontà della decisione della prima sezione può apprezzarsi ancora di più ove si
ponga mente che si verteva in tema di impugnazione di una misura cautelare e
quindi davvero avrebbe dovuto farsi luogo al principio del favor
impugnationis. La diversa soluzione adottata dalla quarta sezione ha fatto
sì che un indagato cui è stata applicata la misura cautelare in carcere non ha
mai avuto un esame delle sue censure, visto che tanto il Tribunale del riesame
che la Cassazione si sono arrestate alla soglia dell'inammissibilità.
Ma tralasciando
per un attimo ogni valutazione in ordine alla soluzione adottato nel caso
concreto, la vicenda narrata richiama l'attenzione sulla prevedibilità
delle decisioni della Suprema Corte e in particolare su quella della
inammissibilità, in tesi sanzione processuale e non mera decisione tra le altre.
A fronte
di due ricorsi che avversano il medesimo principio di diritto reso
dal medesimo Tribunale in tema di libertà, i magistrati addetti allo spoglio
non rilevano alcuna causa di inammissibilità, sicché il ricorso viene
affidato alle sezioni ordinarie. Ivi, l'ufficio del Procuratore
generale chiedeva, innanzi alla prima sezione, il rigetto del ricorso
(ritenendolo evidentemente ammissibile, ma non fondato), mentre innanzi alla
quarta sezione il medesimo ufficio riteneva l’impugnazione
inammissibile. I collegi giudicanti adottavano poi due soluzioni radicalmente
diverse. Per la prima sezione l'indagato sottoposto alla misura cautelare
la cui istanza di riesame contiene la doppia firma ha diritto ad uno scrutinio
delle sue doglianze innanzi al Tribunale, per la quarta sezione no.
Peraltro, quest’ultima non si chiarisce neppure perché il ricorso per cassazione
sarebbe inammissibile, salvo comunque condannare il
ricorrente a 3.000 euro di multa per avere proposto un ricorso
inammissibile.
Orbene, è evidente, ancora una volta, che il ripetuto richiamo alle percentuali di ricorsi inammissibili a sostegno della necessità di ulteriori limiti all'accesso al giudice dell'impugnazione introduce un argomento friabile. L'incapacità del ricorso ad instaurare il rapporto giuridico processuale non è affatto apprezzabile in rerum natura, tanto che la Cassazione, come avvenuto nel caso di specie, talora dichiara inammissibile perfino ricorsi fondati su principi di diritto recepiti da altre pronunce della Corte. Il caso odierno non è affatto unico, infatti Cass. Sez. V, 21.02.2020, n. 7030, in assenza di ogni giustificazione al riguardo, aveva dichiarato la manifesta infondatezza di un motivo di gravame, pacificamente suffragato da giurisprudenza, per quanto minoritaria, della medesima Corte (per chi volesse approfondire il caso si rimanda a Penale Dp, Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi). Né chiaramente nulla sposta che nel caso di specie, a differenza di quanto avvenuto nel processo definito nel 2020 dalla quinta sezione, la quarta verosimilmente ignorasse il precedente di segno diverso, perché antecedente di pochi giorni. Ciò che conta è che, a fronte della medesima situazione, le doglianze di un indagato sono state ritenute fondate e quelle dell'altro inammissibili.
Con la sentenza n. 32221 del 2022 (relatore C. Russo) sentenza al link, la prima sezione della Corte regolatrice ha dato luogo a delle importanti precisazioni in tema di sottoscrizione dell'impugnazione digitale.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Bologna aveva dichiarato inammissibile un'istanza di riesame in quanto <<inviata, attraverso posta elettronica certificata, mediante documento NON conforme ALLE SPECIFICHE TECNICHE previste dal decreto attuativo dell'art. 24, comma 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176>>. In particolare risultava che il difensore avesse apposto sia una firma autografa che digitale al gravame, dunque l'atto non era nativo digitale, per come prescritto invece dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.
Avverso il predetto provvedimento, il difensore dell'indagato interponeva ricorso per cassazione, sostenendo che <<pur essendo vero che il documento inviato non era conforme alle specifiche tecniche in quanto proveniente dalla scansione di una immagine, pur tuttavia non era stata lesa nessuna certezza sul sottoscrittore perché ad esso era stata aggiunta anche la firma digitale, con la conseguenza che la doppia firma dava paradossalmente maggiori garanzie di autenticità del documento, perché l'apposizione di firma digitale trasforma il documento in un nuovo originale, e perché, in ogni caso, per regole generali del codice dell'amministrazione digitale i documenti cui è apposta firma digitale devono essere considerati validi da una pubblica amministrazione>>.
La Corte ha accolto il ricorso.
I Supremi giudici hanno anzitutto osservato che l'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020 sanziona con l'inammissibilità soltanto la mancata sottoscrizione digitale dell'impugnazione. Diversamente nella norma del comma 6-sexies non si rinviene alcuna sanzione della prescrizione a mente della quale il documento deve essere nativo digitale (ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine).
E, d'altronde, hanno specificato i Supremi Giudici, <<una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche tecniche, previste dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, avrebbe anche potuto essere censurata di incostituzionalità, finendo per attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge>>.
La pronuncia della Corte appare ineccepibile: il Tribunale felsineo ha ritenuto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. Tuttavia v'è da chiedersi se l'errore in cui è incorso il Giudice di merito, a fronte peraltro di un'impugnazione in tema di misure cautelari, non costituisca il precipitato di una lunga erosione al favor impugnationis.
Per approfondimenti rimandiamo al link con una guida delle norme e delle modalità di deposito.
Pubblichiamo il dossier del servizio studi del Parlamento sulla riforma Cartabia, il documento contiene anche i testi a fronte delle norme vigenti e di quelle contenute nello schema di decreto. (dossier al link)
Emanuele Montagna, uomo istrionico e di immensa cultura, non è soltanto un caro amico della nostra Camera Penale. Ad Emanuele ci legano i ricordi e le esperienze, ripetute negli anni, dei suoi corsi di comunicazione persuasiva organizzati a Trapani dalla Camera Penale e dalla sezione La.P.E.C. e Giusto Processo.
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Chi volesse approfondire troverà maggior informazioni su questi siti:
2. Proscenio
3. Per acquistare il testo "Il processo come teatro. Breviario minimo dell'AvvocAttore" link
Costituisce
communis opinio che non sussistano concrete chance
di contenere i tempi del processo penale in termini ragionevoli, e quindi
conformi alla Costituzione, senza che un'elevata percentuale di azioni penali
sia risolta attraverso meccanismi deflattivi, ampiamente intesi. Ciò,
soprattutto con riferimento ai c.d. riti alternativi, era ben chiaro sin dagli
albori del "nuovo" codice.
L'importanza
dei meccanismi deflattivi ai fini dell'efficienza del processo era ancor più
evidente sol che si pensi che il legislatore dell'epoca non ritenne opportuno
ricorrere né ad una massiccia depenalizzazione, né tanto meno ad una modifica
del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale. Al riguardo
può notarsi che in un sistema in cui l'intera amministrazione della giustizia è
cronicamente in palese difficoltà, forse si è ritenuto che la depenalizzazione avrebbe potuto non giovare
alla domanda di giustizia degli interessati. Ancora maggiori insidie potrebbe
nascondere l'abolizione del principio di obbligatorietà dell'azione penale. V’è
da chiedersi infatti sulla scorta di quali criteri, a fronte della ricorrenza
di ipotesi di reato, si eserciterebbe l'actio e a chi risponderebbe
il pubblico ministero delle sue scelte ? Diverso è il tema, per quanto
connesso, degli aggiramenti del principio di obbligatorietà, attraverso
selezioni de facto di ciò che va a processo.
Dunque
la via maestra per “salvare” il processo penale è quella dei meccanismi
deflattivi, ampiamente intesi.
Il
mosaico di interventi in tal senso potrebbe includere anche la desistenza processuale del Pubblico Ministero rispetto all'imputazione.
A
tal proposito, giova anzitutto considerare che in un processo accusatorio la fisiologica differenza, in termini di elementi
conoscitivi, tra indagini e dibattimento dovrebbe comportare la flessibilità
della contestazione, e ciò in ogni direzione. Tuttavia il nostro modello processuale conosce una flessibilità dell'imputazione soltanto parziale. Infatti, a mente dell'art. 50 u.c., l'esercizio dell'azione penale può essere al più
sospeso o interrotto nei casi previsti della legge, ma mai
revocato. Diversamente l'imputazione
riacquista flessibilità in senso ascrittivo (nel caso del reato
diverso) o ingravescente (nel caso di reato connesso oppure rispetto ad
ulteriori aggravanti).
In
altri termini, <<in virtù del principio di irretrattabilità
dell'azione penale, il P.M., a norma degli artt. 516 e 517 c.p.p., ha il solo
potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla
correzione o riqualificazione delle condotte, potere che attiene alla decisione
di merito e che spetta al giudice, il quale nel suo esercizio deve fornire
adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la
sussistenza o meno di tali circostanze>> (cfr. Cassazione penale sez.
V - 24/02/2022, n. 8998, che richiama Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006,
Casagrande, Rv. 234231 - 01).
Peraltro l'intervento
delle SS.UU. Barbagallo (Cassazione penale sez. un., ud. 28/10/1998, dep.
11/03/1999, n.4) ha comportato un ulteriore discostamento rispetto al sistema
accusatorio, consentendo di modificare l'imputazione,
ex artt. 516 e 517 c.p.p., anche anteriormente allo svolgimento
dell'istruttoria dibattimentale, sulla scorta del materiale di indagine.
Consentire
la facoltà di dismettere l'azione già esercitata avrebbe degli indubbi vantaggi
e non solo in termini di coerenza rispetto al processo accusatorio.
Infatti ove il requirente, nel corso del dibattimento, prendesse
tempestivamente atto che un'imputazione ritenuta fondata all'esito delle
indagini non lo è più o che comunque essa non supererebbe la soglia dell'oltre
ogni ragionevole dubbio, potrebbe di fatto concludere il processo, chiedendo al
giudice un provvedimento di proscioglimento, per rinuncia all'azione. Sul piano
motivazionale il giudice potrebbe essere gravato dei soli e scarni obblighi previsti per la sentenza di patteggiamento, rispetto all'art. 129 c.p.p..
Nondimeno, all'imputato portatore di qualificati interessi giuridici ad una
pronuncia di merito, come nel caso in cui egli sia stato incolpato in sede
disciplinare per i medesimi fatti contestatigli nel giudizio penale, dovrebbe
essere consentito un diritto ad una pronuncia di tal fatta.
L’invocata
riforma non può certamente avversarsi richiamando la possibilità che il
requirente possa richiedere il proscioglimento all'esito del giudizio o ex art.
129 c.p.p.. E ciò perché, se non altro, in ogni caso il giudice in tale situazioni
resta gravato del dovere di accertare e valutare una domanda, con connessi
poteri/doveri istruttori e motivazionali.
Ma,
a parere di chi scrive, la possibilità per il pubblico ministero di agire sulla
leva dell'imputazione dovrebbe consentirsi anche per favorire il ricorso al
c.d. patteggiamento.
La
possibilità per l'attore di rinunciare a parti dell'imputazione o ad alcune
imputazioni favorirebbe certamente il rito alternativo, fin qui, per lo più,
ritenuto inammissibile in ipotesi di richiesta di definizione parziale della o
delle imputazioni (cfr. Cassazione penale sez. III, ud. 12/01/2018, dep.
16/02/2018, n.7724, per un caso di istanza ex art. 444 c.p.p. inerente un frammento
della condotta imputata).
In
un sistema che consentisse la retrattabilità dell’azione, la statuizione che
prendesse atto della dismissione dell'azione dovrebbe, a tutela dell'imputato, comunque
impedire la celebrazione di un secondo grado di giudizio.
Infine,
a fronte della rinuncia alla domanda attorea, ci si dovrebbe interrogare
sull'esito delle pretese civili dispiegate nel processo penale. Al riguardo si
può ritenere, almeno che per ciò che concerne il primo grado di giudizio, che
venuta meno l'azione penale, quella civile non possa più essere mantenuta nel giudizio
penale, salve però le emergenze probatorie già acquisite, similmente a quanto
previsto ex art. 578 comma I bis c.p.p..
A fronte di appelli dichiarati inammissibili perchè depositati a mezzo pec, per invocati mal funzionamenti del PDP, la Corte di Cassazione h...