28 settembre 2022

Riforma Cartabia: gli schemi di decreto sono stati approvati dal Governo


 

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che <<il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva e all’unanimità i decreti legislativi sulla riforma della giustizia civile, penale e ufficio per il processo>>. comunicato al link

Ma quale freno: in tema di impugnazioni digitali la Corte muta indirizzo e dichiara se stessa inammissibile- di Daniele Livreri

Soltanto ieri avevamo dato conto di un approccio antiformalistico della Suprema Corte che aveva annullato con rinvio una declaratoria resa dal Tribunale della libertà di Bologna, a fronte di una istanza di riesame inoltrata a mezzo pec e contenente sia la firma autografa che digitale del difensore (sez. I n. 32221 ud. 01.07.2022 dep. 01.09.2022 C. Russo).  

Tuttavia registriamo che appena pochi giorni dopo la decisione prima menzionata, altra sezione della Corte (sez. IV n. 32917 ud. 15.07.22  dep. 07.09.22, rel. D. Dawan), a fronte di un'ulteriore declaratoria di inammissibilità resa sempre dal Tribunale del riesame di Bologna, ha adottato la soluzione opposta, avvallando la statuizione di merito prescelta dai giudici emiliani e dichiarando inammissibile il ricorso (sentenza al link)

I Giudici della quarta sezione addivengono alla loro pronuncia muovendo da un punto di vista diverso, più "informatico", rispetto a quello adottato dai loro colleghi della prima sezione. Se infatti quest'ultimi avevano correttamente rilevato che l'unica causa di inammissibilità, esplicitamente prevista, dell'impugnazione trasmessa telematicamente è il difetto di sottoscrizione digitale, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per il caso di scansione dell'atto prima dell'apposizione della predetta, i consiglieri della quarta sezione rilevano un’ inammissibilità "tecnica" del riesame stampato, firmato con sottoscrizione autografa, scansionato e poi sottoscritto digitalmente. Infatti, si è considerato che <<nel caso della scansione di immagini... il file che ne risulta non contiene il "testo" del documento, ma solo una sua "riproduzione" (o meglio "rappresentazione") grafica. Le superiori considerazioni rendono dunque conto dell'inammissibilità in sé e per sé dell'atto di appello. L'inammissibilità, invero, è presidio giuridico della necessaria funzionalizzazione "tecnica" dell'atto ad un procedimento interamente telematico (tra l'altro liberamente scelto, al posto del tradizionale, da chi tale atto redige e deposita). Ciò detto, l'originale dell'atto d'appello - ossia l'unico atto materialmente redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato - non è mai pervenuto in quanto tale (nonostante la sua natura di atto del procedimento) nella sfera del destinatario, atteso che la Cancelleria - che l'ha ricevuto viepiù senza attestazione di conformità - non l'avrebbe ricevuto come originale neppure qualora detta attestazione vi fosse stata: l'originale, infatti, è sempre rimasto a mani di chi l'ha trasmesso, senza dunque essere mai giuridicamente uscito dalla sua sfera di dominio>>.

Quanto fin qui rappresentato si presta a diverse valutazioni

Anzitutto, per ciò che attiene ai principi di diritto espressi dalle due pronunce, per quanto entrambe ben motivate, l'approccio della sentenza resa dalla prima sezione appare più persuasivo avuto riguardo a più profili. 

In primo luogo l'atto sottoscritto dal difensore sia con firma autografa che digitale e rimesso a mezzo pec registrata e a lui intestata è senza ombra di dubbio proveniente dal legale. Pertanto porre l'accento sulla circostanza che dal punto di vista informatico l'impugnazione sopra descritta sia non un originale, ma una rappresentazione grafica del testo originale appare un formalismo tecnico, verosimilmente non conforme alla CEDU, per come addotto invano dal difensore ricorrente. In tal senso su questo blog, con lodevole lungimiranza, Marco Siragusa, all'indomani dell'entrata in vigore delle norme che disciplinavano le impugnazioni a mezzo pec, aveva espresso timori in ordine a derive formalistiche (post al link)  

Inoltrela bontà della decisione della prima sezione può apprezzarsi ancora di più ove si ponga mente che si verteva in tema di impugnazione di una misura cautelare e quindi davvero avrebbe dovuto farsi luogo al principio del favor impugnationis. La diversa soluzione adottata dalla quarta sezione ha fatto sì che un indagato cui è stata applicata la misura cautelare in carcere non ha mai avuto un esame delle sue censure, visto che tanto il Tribunale del riesame che la Cassazione si sono arrestate alla soglia dell'inammissibilità. 

Ma tralasciando per un attimo ogni valutazione in ordine alla soluzione adottato nel caso concreto, la vicenda narrata richiama l'attenzione sulla prevedibilità delle decisioni della Suprema Corte e in particolare su quella della inammissibilità, in tesi sanzione processuale e non mera decisione tra le altre

A fronte di due ricorsi che avversano il medesimo principio di diritto reso dal medesimo Tribunale in tema di libertà, i magistrati addetti allo spoglio non rilevano alcuna causa di inammissibilità, sicché il ricorso viene affidato alle sezioni ordinarie. Ivi, l'ufficio del Procuratore generale chiedeva, innanzi alla prima sezione, il rigetto del ricorso (ritenendolo evidentemente ammissibile, ma non fondato), mentre innanzi alla quarta sezione il medesimo ufficio riteneva l’impugnazione inammissibile. I collegi giudicanti adottavano poi due soluzioni radicalmente diverse. Per la prima sezione l'indagato sottoposto alla misura cautelare la cui istanza di riesame contiene la doppia firma ha diritto ad uno scrutinio delle sue doglianze innanzi al Tribunale, per la quarta sezione no. Peraltro, quest’ultima non si chiarisce neppure perché il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile, salvo comunque condannare il ricorrente a 3.000 euro di multa per avere proposto un ricorso inammissibile. 

Orbene, è evidente, ancora una volta, che il ripetuto richiamo alle percentuali di ricorsi inammissibili a sostegno della necessità di ulteriori limiti all'accesso al giudice dell'impugnazione introduce un argomento friabile. L'incapacità del ricorso ad instaurare il rapporto giuridico processuale non è affatto apprezzabile in rerum naturatanto che la Cassazione, come avvenuto nel caso di specie, talora dichiara inammissibile perfino ricorsi fondati su principi di diritto recepiti da altre pronunce della Corte. Il caso odierno non è affatto unico, infatti Cass. Sez. V, 21.02.2020, n. 7030, in assenza di ogni giustificazione al riguardo, aveva dichiarato la manifesta infondatezza di un motivo di gravame, pacificamente suffragato da giurisprudenza, per quanto minoritaria, della medesima Corte (per chi volesse approfondire il caso si rimanda a Penale Dp, Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi). Né chiaramente nulla sposta che nel caso di specie, a differenza di quanto avvenuto nel processo definito nel 2020 dalla quinta sezione, la quarta verosimilmente ignorasse il precedente di segno diverso, perché antecedente di pochi giorni. Ciò che conta è che, a fronte della medesima situazione, le doglianze di un indagato sono state ritenute fondate e quelle dell'altro inammissibili.


27 settembre 2022

La Corte pone un freno alle compressioni del diritto di accesso ad un giudice in tema di impugnazioni digitali.

Con la sentenza n.  32221 del 2022 (relatore C. Russo)  sentenza al link, la prima sezione della Corte regolatrice ha dato luogo a delle importanti precisazioni in tema di sottoscrizione dell'impugnazione digitale

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Bologna aveva dichiarato inammissibile un'istanza di riesame in quanto <<inviata, attraverso posta elettronica certificata, mediante documento NON conforme ALLE SPECIFICHE TECNICHE previste dal decreto attuativo dell'art. 24, comma 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176>>. In particolare risultava che il difensore avesse apposto sia una firma autografa che digitale al gravame, dunque l'atto non era nativo digitale, per come prescritto invece dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Avverso il predetto provvedimento, il difensore dell'indagato interponeva ricorso per cassazione, sostenendo che <<pur essendo vero che il documento inviato non era conforme alle specifiche tecniche in quanto proveniente dalla scansione di una immagine, pur tuttavia non era stata lesa nessuna certezza sul sottoscrittore perché ad esso era stata aggiunta anche la firma digitale, con la conseguenza che la doppia firma dava paradossalmente maggiori garanzie di autenticità del documento, perché l'apposizione di firma digitale trasforma il documento in un nuovo originale, e perché, in ogni caso, per regole generali del codice dell'amministrazione digitale i documenti cui è apposta firma digitale devono essere considerati validi da una pubblica amministrazione>>.

La Corte ha accolto il ricorso. 

I Supremi giudici hanno anzitutto osservato che l'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020 sanziona con l'inammissibilità soltanto la mancata sottoscrizione digitale dell'impugnazione. Diversamente nella norma del comma 6-sexies non si rinviene alcuna sanzione della prescrizione a mente della quale il documento deve essere nativo digitale (ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine).   

E, d'altronde, hanno specificato i Supremi Giudici, <<una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche tecniche, previste dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, avrebbe anche potuto essere censurata di incostituzionalità, finendo per attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge>>.

La pronuncia della Corte appare ineccepibile: il Tribunale felsineo ha ritenuto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. Tuttavia v'è da chiedersi se l'errore in cui è incorso il Giudice di merito, a fronte peraltro di un'impugnazione in tema di misure cautelari, non costituisca il precipitato di una lunga erosione al favor impugnationis.  

Per approfondimenti rimandiamo al link con una guida delle norme e delle modalità di deposito.

 

26 settembre 2022

Riforma Cartabia: dossier servizio studio parlamento con testi a fronte.

 

Pubblichiamo il dossier del servizio studi del Parlamento sulla riforma Cartabia, il documento contiene anche i testi a fronte delle norme vigenti e di quelle contenute nello schema di decreto. (dossier al link)  

Il Processo come teatro. Breviaro Minimo dell’AvvocAttore - di Emanuele Montagna






Siamo onorati di aver partecipato alla pubblicazione di un’opera unica nel panorama dell’editoria specializzata per Giuristi.
Presentiamo “Il Processo come teatro. Breviaro Minimo dell’AvvocAttore” del prof. Emanuele Montagna.
Consigliamo a tutti i colleghi e magistrati la lettura di questo indispensabile (per la formazione del giurista) breviario.
A seguire la prefazione al libro del presidente della nostra Camera Penale, avv. Marco Siragusa
<<Cosa troverete in questo Breviario Minimo dell'AvvocAttore? Troverete spunti di riflessione
Per prima cosa, lo acquisterete e lo leggerete perché siete curiosi, altrimenti non sareste Avvocati.
Poi, essendo Avvocati, sarete autocritici, dapprima verso il testo, poi verso voi stessi.
Si, proprio così. Leggendo questo compendio di regole, indispensabili per la professione, comprenderete gli errori che quotidianamente commettiamo nella comunicazione, verbale e non verbale. E poiché - c'è poco da fare! - siamo professionisti che lavorano "a risultato" e che accettano la sfida della contesa processuale per vincerla, maturerete il convincimento che nella
sfida della persuasione non sono sufficienti le sole nozioni giuridiche, la strategia, l'impegno e lo studio del caso, ma è indispensabile anche il "confezionamento" della tesi. Confezionamento inteso alla maniera sartoriale - fraiming direbbero gli inglesi - come se fosse un abito da cucire
addosso al destinatario del gran ballo: il giudice.
Siamo consapevoli di celebrare il processo secondo le forme, nella sacralità di luoghi e con la giusta sequenza della procedura. E siamo anche consapevoli che la ritualità della procedura pone
al riparo dall'errore processuale.
La lettura di questo breviario minimo aprirà quindi la vostra curiosità sul modo di stare in aula e non solo; sul modo di "parlare e scrivere", sulla comunicazione non verbale (gli abiti, i movimenti, i
gesti), sui suoni (la fonetica) e sull'esposizione degli argomenti (il ritmo).
Perché diciamoci la verità, gli Avvocati recitano un ruolo, proprio come gli Attori. E se non si preparano, con vesti, parole e gesti, perdono la sfida della comunicazione persuasiva e, al fondo,
il processo.
Volete un esempio? Quante volte avete detto o sentito dire in aula "il sottoscritto difensore" ad un Avvocato parlante. E dove sottoscrive … in aria?
Quante volte avete ascoltato l'uso impersonale e cacofonico dell'espressione "questa difesa"?
E quante volte avete provato, consapevolmente o non, fastidio nel sentire battere i pugni sul tavolo durante una udienza? Quante volte avete visto usare impropriamente una penna o una mano o entrambe le mani durante una qualunque fase processuale?
Ecco! Quel disagio, quella interruzione comunicativa tra una voce trasmittente (l'Avvocato) e un orecchio ricevente (il Giudice), sono gli ostacoli che intralciano il percorso comunicativo, che creano una frattura, un'interruzione della trasmissione; che fanno perdere la sfida persuasiva e … chissà … il processo!
Avvicinarsi alla Comunicazione Persuasiva, attraverso tecniche recitative, significa apprendere come “stare in scena” in aula.
Questo è lo scopo essenziale di questo Breviario Minimo, di questo sintetico compendio. Aiutarsi, con i nostri propri mezzi emotivi, per canalizzare paure ed ansie da prestazione e finanche il senso di inadeguatezza che ciascuno di noi prova prima di “entrare in scena”. Imparare queste tecniche non significa “spettacolarizzare il processo”, ma semplicemente migliorare le prestazioni professionali, affacciandosi ad un nuovo mondo con più consapevolezza di chi siamo e che risultato vogliamo raggiungere.
La Camera Penale e il Lapec di Trapani sono onorati di aver accolto in più occasioni il Prof. Emanuele Montagna e di aver organizzato e divulgato stage formativi di Comunicazione Persuasiva. Emanuele è un eccellente professionista del nostro tempo, oltre che un Amico caro al quale ci lega un senso di profonda stima>>.





























Emanuele Montagna, uomo istrionico e di immensa cultura, non è soltanto un caro amico della nostra Camera Penale. Ad Emanuele ci legano i ricordi e le esperienze, ripetute negli anni, dei suoi corsi di comunicazione persuasiva organizzati a Trapani dalla Camera Penale e dalla sezione La.P.E.C. e Giusto Processo. 

Con Emanuele, seguendone la straordinaria serietà e professionalità, ci siamo messi in gioco, crescendo nella storia delle nostre vite; lo abbiamo fatto sperimentando e sperimentandoci, ma anche confrontandoci. Lo abbiamo fatto tra professionisti del processo, Avvocati e Magistrati. Insieme.

Chi volesse approfondire troverà maggior informazioni su questi siti:

1. Scuola di Teatro Colli

2. Proscenio

3. Per acquistare il testo "Il processo come teatro. Breviario minimo dell'AvvocAttore" link





23 settembre 2022

La retrattabilità dell'azione penale- di Daniele Livreri


Costituisce communis opinio che non sussistano concrete chance di contenere i tempi del processo penale in termini ragionevoli, e quindi conformi alla Costituzione, senza che un'elevata percentuale di azioni penali sia risolta attraverso meccanismi deflattivi, ampiamente intesi. Ciò, soprattutto con riferimento ai c.d. riti alternativi, era ben chiaro sin dagli albori del "nuovo" codice.

L'importanza dei meccanismi deflattivi ai fini dell'efficienza del processo era ancor più evidente sol che si pensi che il legislatore dell'epoca non ritenne opportuno ricorrere né ad una massiccia depenalizzazione, né tanto meno ad una modifica del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale. Al riguardo può notarsi che in un sistema in cui l'intera amministrazione della giustizia è cronicamente in palese difficoltà, forse si è ritenuto che la depenalizzazione avrebbe potuto non giovare alla domanda di giustizia degli interessati. Ancora maggiori insidie potrebbe nascondere l'abolizione del principio di obbligatorietà dell'azione penale. V’è da chiedersi infatti sulla scorta di quali criteri, a fronte della ricorrenza di ipotesi di reato, si eserciterebbe l'actio e a chi risponderebbe il pubblico ministero delle sue scelte ? Diverso è il tema, per quanto connesso, degli aggiramenti del principio di obbligatorietà, attraverso selezioni de facto di ciò che va a processo.  

Dunque la via maestra per “salvare” il processo penale è quella dei meccanismi deflattivi, ampiamente intesi.

Il mosaico di interventi in tal senso potrebbe includere anche la desistenza processuale del Pubblico Ministero rispetto all'imputazione. 

A tal proposito, giova anzitutto considerare che in un processo accusatorio la fisiologica differenza, in termini di elementi conoscitivi, tra indagini e dibattimento dovrebbe comportare la flessibilità della contestazione, e ciò in ogni direzione. Tuttavia il nostro modello processuale conosce una flessibilità dell'imputazione soltanto parziale. Infatti, a mente dell'art. 50 u.c., l'esercizio dell'azione penale può essere al più sospeso o interrotto nei casi previsti della legge, ma mai revocato. Diversamente l'imputazione riacquista flessibilità in senso ascrittivo  (nel caso del reato diverso) o ingravescente (nel caso di  reato connesso oppure rispetto ad ulteriori aggravanti).

In altri termini, <<in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degli artt. 516 e 517 c.p.p., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che attiene alla decisione di merito e che spetta al giudice, il quale nel suo esercizio deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze>> (cfr. Cassazione penale sez. V - 24/02/2022, n. 8998, che richiama Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006, Casagrande, Rv. 234231 - 01).

Peraltro l'intervento delle SS.UU. Barbagallo (Cassazione penale sez. un., ud. 28/10/1998, dep. 11/03/1999, n.4) ha comportato un ulteriore discostamento rispetto al sistema accusatorio, consentendo di modificare l'imputazione, ex artt. 516 e 517 c.p.p., anche anteriormente allo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, sulla scorta del materiale di indagine.

Consentire la facoltà di dismettere l'azione già esercitata avrebbe degli indubbi vantaggi e non solo in termini di coerenza rispetto al processo accusatorio.  Infatti ove il requirente, nel corso del dibattimento, prendesse tempestivamente atto che un'imputazione ritenuta fondata all'esito delle indagini non lo è più o che comunque essa non supererebbe la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, potrebbe di fatto concludere il processo, chiedendo al giudice un provvedimento di proscioglimento, per rinuncia all'azione. Sul piano motivazionale il giudice potrebbe essere gravato dei soli e scarni obblighi previsti per la sentenza di patteggiamento, rispetto all'art. 129 c.p.p.. Nondimeno, all'imputato portatore di qualificati interessi giuridici ad una pronuncia di merito, come nel caso in cui egli sia stato incolpato in sede disciplinare per i medesimi fatti contestatigli nel giudizio penale, dovrebbe essere consentito un diritto ad una pronuncia di tal fatta.     

L’invocata riforma non può certamente avversarsi richiamando la possibilità che il requirente possa richiedere il proscioglimento all'esito del giudizio o ex art. 129 c.p.p.. E ciò perché, se non altro, in ogni caso il giudice in tale situazioni resta gravato del dovere di accertare e valutare una domanda, con connessi poteri/doveri istruttori e motivazionali. 

Ma, a parere di chi scrive, la possibilità per il pubblico ministero di agire sulla leva dell'imputazione dovrebbe consentirsi anche per favorire il ricorso al c.d. patteggiamento.

La possibilità per l'attore di rinunciare a parti dell'imputazione o ad alcune imputazioni favorirebbe certamente il rito alternativo, fin qui, per lo più, ritenuto inammissibile in ipotesi di richiesta di definizione parziale della o delle imputazioni (cfr. Cassazione penale sez. III, ud. 12/01/2018, dep. 16/02/2018, n.7724, per un caso di istanza ex art. 444 c.p.p. inerente un frammento della condotta imputata).

In un sistema che consentisse la retrattabilità dell’azione, la statuizione che prendesse atto della dismissione dell'azione dovrebbe, a tutela dell'imputato, comunque impedire la celebrazione di un secondo grado di giudizio.  

Infine, a fronte della rinuncia alla domanda attorea, ci si dovrebbe interrogare sull'esito delle pretese civili dispiegate nel processo penale. Al riguardo si può ritenere, almeno che per ciò che concerne il primo grado di giudizio, che venuta meno l'azione penale, quella civile non possa più essere mantenuta nel giudizio penale, salve però le emergenze probatorie già acquisite, similmente a quanto previsto ex art. 578 comma I bis c.p.p.. 

      

22 settembre 2022

Partecipare all'udienza è un diritto ed integra nullità assoluta la mancata attivazione della videoconferenza

 





Nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19, la mancata attivazione della videoconferenza attraverso la quale la persona ristretta partecipa all'udienza va equiparata alla omessa traduzione del detenuto con la conseguente lesione del diritto di difesa e le nullità che ne seguono.
Si legge in sentenza: <<la violazione del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza integra una nullità assoluta, allorché la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua presentazione sedici giorni prima dell'udienza>>.

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