Con riguardo ad un ricorso inerente il diniego della liberazione anticipata, la Suprema Corte ha considerato che <<nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti>> (sentenza al link).
29 gennaio 2025
28 gennaio 2025
Recidiva e continuazione: nessuna incompatibilità.
La Corte di Cassazione ha affermato che <<non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (sentenza al link)
Sussiste tuttavia un diverso indirizzo, secondo cui tra i due istituti esiste <<assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi» (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, Melfitano, Rv. 249255).
27 gennaio 2025
Spaccio di lieve entità (art. 73 V co.)- preclusione messa alla prova. Dopo quello di Padova, anche il Tribunale di Bologna solleva q.l.c.
In un precedente post avevamo dato conto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova sul medesimo tema(nostro post al link), adesso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, anche il GUP di Bologna ha sollevato q.l.c. del combinato disposto degli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, 168 bis e 550 c.p.p., <<nella parte in cui quest'ultima (disposizione) non prevede alla lettera c) l'inserimento della fattispecie di cui all' art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990>>.
In particolare, il giudice bolognese sospetta la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., poichè, dopo l'inasprimento della pena prevista per il delitto de quo (da 4 a 5 anni), il rito speciale non è più consentito per lo spaccio di lieve entità, mentre, in forza del rimando operato dall'art. 168 bis c.p. alla disposizione di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p., che include il delitto di cui all'art. 82 del dpr 309/1990 ("Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore"), la messa alla prova è consentita per tale reato. Posto che le due norme presidiano beni analoghi e che però le fattispecie previste dall'art. 82 del citato dpr costituiscono pratiche di maggiore allarme sociale, l'esclusione della messa alla prova per il delitto di cui all'art. 73 dpr citato provoca un'evidente disparità di trattamento. Per altro verso, il giudice a quo lamenta, anche, la violazione della finalità rieducativa della pena, vista la preclusione per l'interessanto a maturare il percorso riabilitativo e risocializzante consentito dalla messa alla prova (ordinanza al link).
24 gennaio 2025
❌Il ministero ribadisce: costituzioni e produzioni in udienza restano possibili❌
Sono giorni di gravi incertezze in ordine alla possibilità di costituirsi parte civile in udienza e di produrre atti, nel corso del processo, in modalità analogica. Ciascun penalista, successivamente al DM 206/24, ha ricevuto richieste in ordine a quale sia l'orientamento nel suo circondario ("da voi come si fa ?"). Si tratta di uno scenario desolante.
Con indicazione di tipo orientativo- il tema si dovrebbe decidere sul piano delle norme di rango primario- segnaliamo che il ministero, con relazione del 20.01. del vicecapo gabinetto del dipartimento per l'innovazione tecnologica, ha reiterato il suo convincimento, secondo cui tanto le costituzioni di parte civile che le produzioni in udienza sono ancora consentite (relazione al link).
Predibattimentale: per la sentenza di proscioglimento NON E' ammissibile il ricorso per saltum
La seconda sezione della Corte ha ritenuto condivisibile l'indirizzo ermeneutico maggioritario che ritiene "non" proponibile il ricorso per saltum nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, anche se emessa all'esito della c.d. udienza predibattimentale. All'uopo la Corte ha invocato due ordini di ragioni: (a) in primo luogo, perché la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. si riferisce alla "sentenza di primo grado", formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove non espressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo a procedere che precedono il "giudizio"; (b) in secondo luogo, perché l'art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter, all'esito dell'udienza "filtro", prevede che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello fissi una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con forme formula meno favorevole. (provvedimento al link)
Recentemente il principio era stato affermato avverso la SNLP resa in udienza preliminare (provvedimento al link)
23 gennaio 2025
Messa alla prova: il tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale del divieto di seconda concedibilità
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito alla previsione (art. 168-bis c. 4 c.p.) secondo cui "la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta".
L’ordinanza di rimessione denuncia la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza nonché quella del principio di ragionevolezza (quest'ultima anche in relazione alla mancanza di analogo divieto rispetto a istituti quali l’applicazione della pena su richiesta, l’oblazione, il decreto penale e l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie).
La questione è sollevata anche con riferimento al divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.
L’ordinanza di rimessione n. 229/2024 al link
22 gennaio 2025
Appello cartolare - impugnazione assente- vale il maggior termine per ricorrere
La settima sezione, contrapponendosi ad un precedente indirizzo, ha ritenuto che all'assente di un giudizio cartolare vada accordato il maggior termine di ulteriori 15 gg per interporre ricorso.
Invero, nell'ordinanza si afferma che : <<la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito di procedimento cartolare, in data 9 ottobre 2023, rispetto alla quale il giudice ha assegnato un termine di quarantacinque giorni per il deposito della motivazione, che è stato rispettato, essendo intervenuto il deposito il 23 novembre 2023. Tenuto conto che il termine per l'impugnazione si computa dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza e che è pari a giorni quarantacinque, cui si aggiungono quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, tale termine è spirato il 22 gennaio 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 28 febbraio 2024>> (provvedimento al link).
In questo blog avevamo dato conto del diverso orientamento tanto della seconda sezione (provvedimento seconda al link) che della stessa settima sezione (ordinanza al link).
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