Se il procedimento disciplinare origina da fatti sanzionati in sede di giurisdizione domestica, il termine di prescrizione decorre dalla commissione del fatto. Se invece il procedimento disciplinare origina da fatti di reato in relazione ai quali sia stata esercitata l'azione penale, ed abbia come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata l'imputazione, l’azione disciplinare è collegata alla pronuncia penale ed ha natura obbligatoria. Ne segue che essa e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Fa eccezione il caso in cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare sia già maturato alla data di esercizio dell'azione penale. Invero <<... Ai sensi dell'art. 51 del r.d.l.n. 1578 del 1933, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni e nel caso in esame lo stesso era già maturato al momento della formulazione della imputazione. Queste Sezioni Unite hanno chiarito che «agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG n 19206/2020 per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta» (Cass., S.U., n. 10071 del 2011; Cass., S.U., n. 14985 del 2005). A tale principio ha fatto riferimento il CNF nella sentenza impugnata; ma risulta evidente la non pertinenza del principio in questione rispetto al caso di specie, atteso che al momento dell'esercizio dell'azione penale nei confronti della ricorrente (23 maggio 2003) il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare era interamente decorso. Il richiamato principio può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto ... PQM La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione l'illecito disciplinare contestato>>. |
22 dicembre 2020
Reato ed illecito disciplinare: la decorrenza della prescrizione
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