12 luglio 2021

Intercettazioni utilizzabili anche se il fatto, riqualificato, non era autorizzabile

 


Le Sezioni semplici, dopo aver ricostruito il dictum delle SS.UU.n.51/2020 del 28/11/2019 (sentenza Cavallo), hanno escluso che lo stesso si applichi al caso di modifica della qualificazione giuridica del fatto di reato per le quali era stata autorizzata l'intercettazione (Cass. pen. sez. VI n. 23244/2021).

In particolare la Corte regolatrice ha rammentato che il Massimo Consesso di legittimità era intervenuto  <<nell' ipotesi in cui dalle captazioni emergano reati diversi ed ulteriori - rispetto a quello oggetto di autorizzazione - per i quali non è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza- atteso che, diversamente, opererebbe chiaramente l'art. 270 cod. proc. pen.- e che sono in connessione con quello per il quale le intercettazioni sono state autorizzate>>, rispetto a tale evenienza le SS.UU. avevano ritenuto la necessità che anche <<il nuovo reato sia a sua volta autorizzabile>>. 

Ciò posto, per come detto, le Sezioni semplici hanno ESCLUSO che il principio affermato dalla sentenza "Cavallo", nella parte in cui si richiede che anche l'ulteriore e diverso  reato connesso con quello per cui l'autorizzazione è stata disposta sia autorizzabile, si applichi ai casi non vi sia un altro reato - che si aggiunge a quello per cui si procede - ma si tratti dello stesso fatto-reato sin dall'inizio "autorizzato", seppur diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni. 

Non sfugge peraltro alla Corte regolatrice l'esigenza <<di evitare abusi che potrebbero configurarsi con il ricorso pretestuoso alla descrizione di un fatto - reato autorizzabile al fine di aggirare i limiti legali stabiliti dagli artt. 266 — 267 cod. proc. pen.>>. 

Tuttavia, ad avviso dei Supremi Giudici, <<si tratta di situazioni in cui assume centrale rilievo il controllo del giudice al momento della autorizzazione del mezzo di ricerca della prova>>.

 

 

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