Con la legge 16 settembre 2021, n. 126 (legge al link), di conversione del D.L. 105/2021, viene meno la possibilità di celebrare da remoto le udienze penali che  non  riguardino soggetti in vinculis e che non richiedono  la  partecipazione  di soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice.
Per una migliore intelligenza di tale affermazione giova rammentare che i commi IV e V dell’art. 23 DL 137/2020 (intitolato “Disposizioni per l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), prevedevano, per il periodo emergenziale: 
<< 4. La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e' assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o  con collegamenti da remoto … 
5. Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere tenute mediante collegamenti da remoto  … 
In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto … 
Le disposizioni di cui al  presente  comma  non  si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle  discussioni  di  cui  agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale  e,  salvo  che  le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali>>.
Tali norme sono state oggetto di conversione e successive proroghe temporali sino a quando l’art. 7 del D.L. 105/2021 del 23.07.2021, ora convertito in legge, ha previsto che tra le disposizioni dell’art. 23 che si continuano ad applicare sino al 31.12.2021 vi sia il IV comma, ma non il V. 
