01 ottobre 2021

Atti persecutori: non rilevano i momenti transitori di attenuazione del malessere




Il fatto: la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con cui L.A. è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno alla vittima, in relazione al reato di stalking aggravato, commesso ai danni di B.S., con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

Il ricorso: l'imputato ha proposto ricorso deducendo tre motivi collegati, con i quali denuncia motivazione contraddittoria ed illogica, nonché violazione di legge, avuto riguardo alle ragioni in base alle quali è stato ritenuto sussistente il reato di atti persecutori: la persona offesa avrebbe manifestato sentimenti di gelosia nei confronti dell'imputato anche durante il periodo contestato come quello in cui il delitto è stato commesso, con ciò aprendo una nuova luce sui tentativi di avvicinamento da parte di quest'ultimo. Inoltre, la vittima non sarebbe stata intimorita in alcun modo dal ricorrente, rispondendo costantemente ai suoi messaggi e con toni perentori, a ribadire la sua volontà di troncare la relazione, ma senza mostrare ansia o paura derivate dalla sua condotta (il ricorso si diffonde sulle testimonianze dei consulenti medici, con l'intento di evincerne la prova dell'insussistenza di un reale stato di ansia patologica nella vittima del reato.

Anche in relazione all'altro evento del reato previsto dall'art. 612-bis c.p., l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione, non essendovi prova che l'imputato abbia seguito la persona offesa (il padre di lei, che pure l'ha accompagnata costantemente per due mesi, ha riferito di non averlo mai visto) e mettendone in dubbio la credibilità ed attendibilità, facendo riferimento a periodi di riavvicinamento ed all'assenza di prova certa sull'esistenza di un danno psicologico da stress post traumatico ovvero di una sua destabilizzazione emotiva.

La decisione: La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché formulato con motivi di "censura sottratti al sindacato di legittimità".

Secondo la sentenza, poi, i giudici del merito hanno svolto un attento esame della credibilità della vittima, confrontandosi, poi, via via, correttamente con gli orientamenti di legittimità in tema di configurabilità del delitto di atti persecutori.

Quel che rileva, ai fini del commento della decisione, è che ad avviso della sentenza di legittimità per la configurabilità del reato di atti persecutori non assumono rilievo, ai fini della credibilità della testimone, momenti transitori di attenuazione del malessere in cui la vittima ha ripristinato il rapporto o il dialogo con il proprio persecutore. Ciò in quanto la norma prevede tre eventi alternativi del reato, ciascuno idoneo di per sé stesso ad integrare la fattispecie delittuosa.

In sentenza si osserva, poi, che deve oramai da ritenersi stabile l'orientamento, secondo cui l'esistenza della prova dello stato d'ansia e paura è ricavabile dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Ciò perchè, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori nella gran parte dei casi costituiti da una pluralità di condotte diverse, espressive di molestie o minacce - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

Scarica la sentenza (Cass. pen. Sez. V, Sent., ud. 21-06-2021, dep. 15-09-2021, n. 34045) al link

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