Nei giorni scorsi avevamo dato notizia delle novità normativa in materia di acquisizione dei tabulati telefonici (link1 e link2).
È stato adesso pubblicato in G.U. ed in vigore  il decreto legge n. 132/2021 (link) che ha disposto:
<<1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla  legge,  se sussistono  sufficienti  indizi  di  reati  per  i  quali  la   legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della  reclusione  non  inferiore nel massimo a tre anni,  determinata  a  norma  dell'articolo  4  del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia,  la molestia e il disturbo  sono  gravi,  ove  rilevanti  ai  fini  della prosecuzione  delle  indagini,  i  dati  sono  acquisiti  presso   il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del  pubblico ministero o su istanza del  difensore  dell'imputato,  della  persona sottoposta a indagini, della  persona  offesa  e  delle  altre  parti private.»; 
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
«3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza  e  vi  e'  fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre  quarantotto  ore,  al  giudice  competente  per  il   rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,  nelle  quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto  motivato.  Se  il decreto  del  pubblico  ministero  non  e'  convalidato  nel  termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. 
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento possono essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.». 
Nella stesura definitiva del decreto legge non si rinviene più la norma transitoria che aveva previsto la utilizzabilità dei tabulati acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore solo ove appresi nel rispetto delle novità legislative introdotte. 
In assenza della norma transitoria, si pone dunque il problema di stabilire se per il passato l'acquisizione sia "salva" in virtù della legge processuale del tempo oppure, diversamente, se la pronuncia della Corte di Giustizia del Lussemburgo della quale avevamo dato notizia nei procedenti commenti (link), renda comunque inutilizzabile il tabulato acquisito senza l'autorizzazione del giudice.
