L'imputato è processato per il delitto di atti persecutori e danneggiamento.
Assolto da quest'ultimo delitto, per non aver commesso il fatto, è condannato per il primo.
Particolare interesse riveste la soluzione offerta dal Tribunale di Marsala al rilievo difensivo secondo cui, acclarata l'irregolare presentazione della querela per il delitto ex art. 612 bis c.p., l'invocata assoluzione per il delitto di cui all'art. 635 c.p. avrebbe comportato il venir meno della procedibilità ex officio per il delitto di stalking, prevista ex art. 612 bis u.c., con conseguente proscioglimento.
Al riguardo il Giudice territoriale, pur ritenendo ritualmente proposta la querela, ha dispensato approfondite precisazioni in ordine alla nozione di connessione ex art. 612 bis c.p., ultimo comma.
Vi è invero che la connessione richiamata dalla norma de qua non si risolve in quella processuale di cui all'art. 12 c.p.p., ma in quella materiale o investigativa.
In altri termini ai fini del mutamento di procedibilità degli atti persecutori ciò che basta è che l'accertamento del fatto procedibile d'ufficio, nel caso di specie il danneggiamento, comporti <<la necessità di indagare sul fatto, anche se occasionalmente connesso, integrante gli estremi>> del delitto di stalking (o di abusi sessuali).
Da quanto sopra discende che soltanto nel caso di assoluzione perché il fatto NON SUSSISTE viene meno la suddetta connessione, poiché non può predicarsi la connessione con qualcosa che non esiste.