Il legislatore si riappropria delle proprie prerogative e ristabilisce gli equilibri tra poteri dello Stato.
Con l'art. 5 quinquies del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021, pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2021, e in vigore da ieri 22 dicembre 2021 (al link), il Legislatore interpreta autenticamente l'art. 4 del d. lgs 23/2011 come modificato dall'art. 180 comma 3 D.L. n. 34/2020, cd. Ristori, convertito in legge n. 77/2020 e stabilisce: <<Art. 5-quinquies. – (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) – 1. Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020>>.
Per effetto della novità legislativa e dell'interpretazione autentica che essa reca, si porrà fine alla singolare interpretazione che la giurisprudenza di legittimità aveva dato della novità, ritenendola una modifica mediata con effetti non retroattivi (approfondimenti sul tema al link).
Nel parere del comitato per la legislazione risulta che <<l’articolo 5-quinquies reca una norma di interpretazione autentica di una norma tributaria (il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativo all’imposta di soggiorno comunale); in proposito si ricorda che l’articolo 1, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria; inoltre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha affermato che «al Legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve tuttavia trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata».
La X Commissione permanente, poi, ha <<preso altresì atto che l’articolo 5-quinquies, introdotto al Senato, prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 la norma che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno (articolo 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020)>>. Qui il parere delle Commissioni (link).
In questa rivista ci eravamo più volte occupati del cd peculato degli albergatori, tema "caldo" che aveva interessato gli studiosi del diritto penale sostanziale e la giurisprudenza di merito e di legittimità (link 1, link 2, link 3, link 4).
La questione, in sintesi esemplificativa, atteneva la sussumibilità nel delitto di peculato della condotta del gestore di una struttura ricettiva che ritardava il versamento dell'imposta di soggiorno. Ciò in virtù di un'interpretazione della qualifica soggettiva (agente contabile di fatto e dunque intraneus) ancorata al maneggio di danaro pubblico.
Sulla vicenda era già intervenuto il Legislatore, depenalizzando la condotta (art. 180 comma 3 DL Ristori, cit.). Tuttavia, in virtù di un'interpretazione formalista e francamente border line con il dettato dell'art. 101 della Costituzione, la giurisprudenza di legittimità si era attestata sulla linea della modifica mediata della fattispecie, ritenendo depenalizzate le condotte appropriative solo a decorrere dal 19 maggio 2020. Con la conseguenza che continuavano a essere punite a titolo di peculato - con i noti e drammatici effetti della legge cd spazzacorrotti per i fatti ratione temporis ad essa riconducibili - le condotte consumate in epoca antecedente a quella data.
Gli arresti (sin qui) della giurisprudenza di legittimità avevano dato luogo a numerose questioni di legittimità costituzionale eccepite o suggerite (in questo blog al link), senza che si avesse notizia di incidenti costituzionali devoluti al giudice delle leggi.
Ora, in virtù del novum legislativo s'è posta fine ad una situazione all'evidenza iniqua e violativa del principio di eguaglianza.
Peraltro, l'intervento legislativo si segnala per la sua importanza "politica", dal momento che ristabilisce gli equilibri tra poteri dello Stato e pone fine al corto circuito in virtù del quale il giudice da "bocca della legge" tende a trasformarsi - ahinoi sempre più - in "creatore della legge", ma senza che egli sia legittimato dal popolo sovrano.
In questo stallo, che attenta alle fondamenta dello Stato democratico, il Parlamento (la politica, in generale) è stata ed è sub-valente rispetto al potere giudiziario.
Per questo riteniamo che la "piccola storia" del peculato degli albergatori segni una svolta e riequilibri i rapporti tra poteri dello Stato in senso conforme a Costituzione. Id est: il rappresentante del popolo sovrano, il Parlamento, legifera; il giudice applica la legge senza crearla (in questa rivista, sul tema, le riflessioni di Domenico Battista al link).
Per coloro che volessero approfondire l'argomento, al link che segue, la rassegna fin qui della giurisprudenza e una questione di legittimità costituzionale eccepita in uno dei tanti processi in corso di celebrazione (link).
Documenti:
- I termini della questione, approfondimento (link)
- AC 3395 l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, della legge di conversione del D. 146/2021, approvato con modifiche dal Senato (S 2426).
- Report dal sito della Camera dei deputati (foto a seguire)